228 PARTE SECONDA. Delle condizioni d’imbarco si farà cenno sul molo d’equipaggio ; b) allo scopo suddetto potranno anche valersi di bastimenti di estera bandiera, purché siano diretti ad un porto dello Stato ed i rispettivi capitani si obblighino, appena giuntivi, di sbarcare i naufraghi ; ' c) in mancanza di tali mtfzzi, gli uffiziali consolari richiederanno il passaggio delle persone da rimpatriarsi su bastimenti da guerra nazionali diretti verso lo Stato, se ve ne fossero in porto. Le su citate norme saranno pure osservate dai regi uffiziali consolari ai quali fossero indirizzati i naufraghi per l’ulteriore rimpatrio. 484. Non potendosi ottenere lo imbarco od il passaggio nei modi indicati nell’articolo precedente, gli uffiziali consolari, se vi fossero in porto bastimenti nazionali a vela o a vapore, applicheranno le disposizioni contenute nelle due precedenti sezioni. Esauriti questi mezzi provvederanno ad inviare i naufraghi nello Stato valendosi di altri mezzi disponibili comparativamente più economici. In questo caso però tanto in ferrovia che sui piroscafi si accorderà al capitano ed al secondo di bordo, avente il grado di capitano, un posto della classe immediatamente superiore all’ultima, la quale verrà assegnata alle altre persone dell’equipaggio. 485. Occorrendo, in attesa d’imbarco, di fornire ai naufraghi vitto e ricovero, gli uffiziali consolari si limiteranno al solo necessario. Similmente se i naufraghi avessero perduto tutto o parte del loro vestiario, gli uffiziali consolari provvederanno a fornirli dei soli oggetti strettamente necessari, e di qualità comune. Non sarà acconsentita alcuna somministrazione di denaro ai naufraghi per loro uso particolare. 486. Essendovi fra i naufraghi alcuno di nazionalità straniera, ove il valore del ricupero copra le spese relative, sarà avviato al porto di arruolamento ; in caso contrario sarà indirizzato al rispettivo agente conso-, lare, cui spetta di provvedere al ricovero, mantenimento e rimpatrio di esso. In mancanza di detto agente sarà indirizzato all’autorità locale di piibbli-ca sicurezza. È fatta eccezione per le persone appartenenti a nazioni aventi, a questo riguardo, speciali convenzioni collo Stato.