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PARTE
PRIMA.
gersi alcuna parte degli oggetti e materiali, e non fosse subito estratta dagli interessati, tutte le spese per l’estrazione dell’ingombro saranno pagate, secondo i casi ed a giudizio dell’autorità marittima, dai capitani delle navi, o dai conduttori delle barche destinate alle operazioni anzidetto.1
  175.	Le navi non piìi atte alla navigazione che si trovassero nei porti, nelle darsene, nei fossi o canali, od in altri luoghi di ancoraggio, non potranno dai proprietari destinarsi a magazzini o luoghi di deposito o ad altro uso qualunque, ma dovranno demolirsi, quando ciò sia ordinato dalla commissione menzionata nell’art. 191 di questo Codice.
  Se gli ordini della commissione non sieno eseguiti, l’autorità marittima farà eseguire la demolizione della nave a spese del proprietario.2
  176.	Se qualche nave cd altro galleggiante restasse sommerso nell’interno d’un porto o di altra stazione
marittima, o di un canale di accesso, i proprietari dovranno curarne il ricupero e sgombrarne il fondo a loro spese entro il termine che sarà fissato dall’ufficio di porto, previa perizia ; altrimenti la nave s’intenderà abbandonata allo Stato, e sarà quindi provveduto all’estrazione dell’ingombro.3
  177.	Grli uffici di porto invigileranno che non siano recati guasti alle calate, ai moli, agli scali, agli argini, non ohe alle mede, ai gavitelli, alle boe ed ai corpi morti in generale, o ad altre opere di proprietà dello Stato.
  Accadendo qualche danno per colpa dei capitani, padroni o di altri, l’autorità marittima lo accerterà per mezzo di perizia, e ne curerà il rimborso.
  I	reclami contro l’ingiunzione dell’autorità marittima non potranno sospendere il pagamento, salvo i diritti al rimborso da farsi valere avanti il tribunale competente.
  178.	Non si potranno lasciare depositate merci od
   1	Confr. C„ 205, 399 ; R„ 841, 847 e seg.
   2	Confr. C., 205 ; R., 922 e seg.
  3	Confr. C„ 205 ; R„ 871 ; C. Comm., 491.
  L’autorità giudiziaria è incompetente a giudicare delia legittimità del provvedimento con cui l’autorità portuale, per garantire la sicurezza e la libertà della navigazione, abbia ingiunto al proprietario di un galleggiante affondato nel porto di curarne il ricupero e sgombrarne il fondo (C. Roma S. U., 28 febbraio 1917 -G. I, 1, 401).