390 PARTE TERZA. giornaliere, rispettivamente all’inizio del 4°, 7°, 10°, 13° e 16° anno di servizio, che saranno mantenuti anche in caso di promozione. Sono inoltre concessi ai sott’ufficiali di porto i seguenti aumenti quadriennali di grado : al nocchiere di porto di la classe tre aumenti all’inizio del 5°, del 9° e del 13° anno di grado, ciascuno di lire 0,60 ; al nocchiere di porto di 2a classe un aumento all’inizio del 5° anno di grado, di lire 0,50 ; al 2° nocchiere anziano di porto un aumento all'inizio del 5° anno, di lire 0,40 ; al 2° nocchiere di porto un aumento alPinizio del 5° anno di grado, di lire 0,30. La paga giornaliera e l’indennità di grado ed i relativi aumenti sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile. Le indennità di grado e gli aumenti sono computabili per tutti i gradi agli effetti della pensione. Ai sott’ufficiali di porto, ammogliati o vedovi con prole, che non usufruiscono di alloggio gratuito, sarà corrisposta una indennità mensile di lire 70 elevabile a lire 90 nei capoluoghi con 250,000 abitanti o più. Ai sott’ufficiali di porto, padroni di pirobarche o rimorchiatori, spetta una indennità mensile di lire 40, ai motoristi di motoscafi di lire 50 ; ai macchinisti di pirobarche o rimorchiatori di lire 60. 4. La paga dei sott’ufficiali di porto può essere ridotta a tre quinti o alla metà, o può non essere corrisposta nei seguenti casi. È ridotta a tre quinti : nelle licenze per infermità non provenienti da cause di servizio dopo i primi due mesi. È ridotta alla metà : ai detenuti in attesa di giudizio, salvo ad avere l’altra metà quando il giudizio non sia seguito da condanna. Non è dovuta : a) nelle licenze straordinarie per motivi privati dopo i primi due mesi ; b) durante le assenze illegali ; c) ai disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione, quando la pena non abbia avuto come accessorio la perdita del grado.