REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE- 181 perato al disposto dell’articolo 282 di questo regolamento. 280. Tutte le volte ohe gli armatori, il proprietario ed il capitano gliene facciano domanda, la capitaneria di porto competente può rilasciare copia, nella forma prescritta, del certificato di stazza che essa conserva. 281. Per la compilazione dei certificati speciali di stazzatura consentita ai piroscafi, affinchè possano godere all’estero del trattamento particolare che fosse stabilito da accordi internazionali, come ad esempio il trattamento derivante dalla stazzatura colla regola detta del basso Danubio, saranno osservate le norme stabilite pei certificati di stazza ordinari, dei quali dovranno i piroscafi essere pure provveduti. 282. Ogni bastimento nazionale che sia stato stazzato secondo le norme stabilite, dovrà portare il numero che ne indica il tonnellaggio netto di registro, impresso in modo permanente sulla faccia prodiera del baglio di poppa del gran boccaporto, al centro del baglio maestro medesimo. Questo numero dovrà essere scritto in cifre arabiche alte non meno di centimetri dieci, e larghe in proporzione. Esso dovrà indicare la portata del bastimento fino ai centesimi di tonnellata ed essere sempre preceduto dalle due lettere iniziali maiuscole T. K, ad es. : T. B. ; 68, 72 (100). Se il baglio maestro sarà in legno, tale indicazione dovrà essere incisa a fuoco o in altro modo, purché la profondità della incisione non sia minore di un centi-metro. Se il baglio maestro sarà in metallo, la indicazione potrà esservi dipinta a olio con lettere e cifre nere, nelle dimensioni suddette, su di un fondo bianco. 288.1 capitani, i proprietari e gli armatori non potranno modificare in alcuna maniera la disposizione interna dei locali di un bastimento già stazzato, secondo le norme stabilite, senza darne avviso all’uffizio di porto, il quale, richiederà una nuova stazzatura, parziale o totale, del bastimento stesso, allorché le eseguite modificazioni avessero per effetto di alterare il tonnellaggio del bastimento. A tale effetto gli uffizi di porto devono invigilare affinchè non si facciano a loro insaputa modificazioni nella disposizione interna dei bastimenti, o lavori atti a variarne la portata.