CODICE PER LA MARINA MERCANTILE. 77 nito d'armi apparenti, la pena dei rivoltosi sarà dei lavori forzati a tempo1 : per i capi la pena non potrà essere minore di anni quindici. Negli altri casi la pena sarà della reclusione, e quanto ai capi non sarà mai minore di anni sette. Saranno ancora salve le maggiori pene per gli altri crimini che dai rivoltosi si fossero commessi. 299. Gli ufficiali di bordo che avessero preso parte ad un complotto, ammutinamento o rivolta, oltre alle altre pene, incorreranno eziandio nella destituzione o sospensione dal loro grado. 300. I passeggieri che, come agenti principali o complici fossero colpevoli di complotto, di ammutinamento o di rivolta, incorreranno nelle pene stabilite dai precedenti articoli, colla diminuzione di uno a due gradi, eccetto che ne fossero i capi. In tal caso si reputerà esservi ammutinamento o rivolta anche quando il numero dei colpevoli fosse minore del terzo dell’equipaggio, purché il numero degli ammutinati o rivoltosi sia maggiore del terzo della gente imbarcata. 301. Nei reati di insubor- 1 Alla pena del lavori forzati reclusione dai 10 ai 20 anni; alli 10 anni : R. D. 1° dicembre 1889 dinazione, ammutinamento e rivolta, la provocazione per parte del superiore non potrà mai servire di circostanza attenuante per far lijogo a diminuzione di pena. 302. Qualunque persona dell’equipaggio, consapevole di un complotto, la quale non ne renderà informato il capitano, ovvero che, trovandosi presente ad un ammutinamento o rivolta, non userà i mezzi che fossero in suo potere per scioglierlo, sarà condannata alla pena del*“ carcere estendibile da due mesi ad un anno. Capo Ili. Della baratteria e d'altri reati contro la proprietà. 303. Qualunque persona dell’equipaggio di una nave che con intenzione dolosa la farà investire, naufragare o perdere in qualsiasi modo, sarà punita colla pena dei lavori forzati a tempo. Se il reato sia stato commesso dal capitano, padrone o da altra persona incaricata, anche provvisoriamente, del comando o della condotta della nave, il colpevole sarà punito coi lavori forzati a tempo non minore di anni quindici. a tempo è sostituita, quella della b reclusione, la reclusione da 3 a , n. 6509.