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PARTE
PRIMA.
essere munite di lettere di marco, commetteranno delle aggressioni e delle depredazioni a danno di navi mercantili di nazione nemica.
  323.	Le persone dell’equipaggio di una nave, le quali fuori dello stato di guerra commettessero a mano armata atti di depredazione o di estorsione sulle coste marittime dello Stato, saranno soggette alle stesse pene stabilite dal mentovato art. 320.
  324.	Le persone dell’equipaggio di una nave fornita d’armi che navigasse senza essere munita di carte di bordo, di lettere di marco, o di alcun altro documento constatante la legittimità della spedizione, saranno considerate come dedite alla pirateria e punite come appresso, cioè : il capitano, padrone od altro incaricato del comando della nave, colla pena della reclusione non minore di anni sette, estendibile fino ai lavori forzati per anni dieci ; le altre persone dell’equipaggio colla reclusione.
  325.	Il capitano od altro incaricato del comando di una nave armata in corso, od in corso e mercanzia, la quale navigherà colle carte o spedizioni rilasciate da
due o più Stati o Potenze diverse, sarà condannato alla reclusione non minore di anni sette, estendibile fino ai lavori forzati per anni dieci.
   326.	Il capitano, od altro incaricato del comando, e gli ufficiali di bordo di una nave, i quali, sotto un’altra bandiera che quella dello Stato da cui ottennero le spedizioni, commettessero ostilità contro nazionali od alleati, saranno puniti coi lavori forzati a tempo.1
   327.	Le persone dell’equipaggio di una nave nazionale, le quali se ne impadroniranno con frode o violenza contro il capitano o comandante, saranno punite come segue :
   Gli ufficiali di bordo e gli autori principali del reato col maximum dei lavori forzati a tempo, estendibili ai lavori forzati a vita ; gli altri coi lavori forzati per anni quindici, estendibili al maximum dei lavori forzati a tempo.
   Ove il fatto fosse stato preceduto, accompagnato o seguito da omicidio o da ferite costituenti per sè un crimine,2 si applicherà ai colpevoli il disposto del-l’ultimo alinea dell’articolo 320.
  328.	Qualunque persona
  1	Reclusione da 10 a 20 anni.
 2Conir., per «crimine », gli articoli 20 e 21 del R. D. 1° dicembre 1889, n. 6509.