36 PARTE 112. Se una nave abbia naufragato, o per qualunque altro sinistro siasi perduta, o sia stata abbandonata, come pure ogniqualvolta, in seguito ad uno scontro o altro accidente occorso alla nave, ne siano derivate ferite o la morte di qualche individuo, verrà redatto analogo processo verbale e si procederà, dall’autorità marittima dello Stato, e dall’autorità consolare all’estero, a sommarie informazioni sulla causa del sinistro, e sulla condotta del capitano o padrone, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento. Qualora risultino motivi di sospetto sulla condotta del capitano o padrone, o di altra persona implicata nel fatto, saranno le informazioni e i documenti spediti all’autorità competente per l’opportuno procedimento.1 113. È vietato ai capitani e padroni che si trovano in paese estero di concedere asilo ad individui, anche nazionali, che fossero ricercati dalla giustizia per reati comuni.2 114. Salvo il disposto del-l’art. 375 sui trasporti dei PRIMA. detenuti, i capitani o padroni delle navi nazionali devono dar ricovero agli individui della marineria nazionale che si trovassero abbandonati in paese estero, dove non risiedesse alcun regio ufficiale consolare. Sono pure in obbligo di ricevere al loro bordo quegli individui nazionali che gli uffici consolari fossero, per qualunque ragione, nella necessità di far ritornare in patria, purché il numero di detti individui non ecceda la proporzione di uno per cinquanta tonnellate di portata. Le spese di mantenimento e del nolo, così degli uni come degli altri, quando ne sia il caso, saranno regolate e rimborsate nel modo che verrà stabilito dal regolamento.3 Capo XI. Degli arrivi delle navi. 115. All’ arrivo di navi nazionali in un porto o rada dello Stato, l’ufficiale incaricato di ricevere il costituto si farà presentare il giornale di bordo, e vi apporrà il suo visto, pagina gl’impone tale articolo, si limita ad ordinare ad altri di salyarlo. senza curare poi l’esecuzione dell’ordine ; nè ha importanza il fatto che dette carte siano state poi per caso fortuito ritrovate (C. Roma, 3 luglio 1907 - Dir. Maritt., 1907, 321). Confr. C., 370 ; R. 345, 3fil ; C, Comm., 500, 501. 1 Gonfr. 303,' 355, 369; R., 628, 651. 2 Confr. C., 391. 3 Confr. C., 374 ; R„ 481, 486, 491, 493.