CODICE PER LA MARINA MERCANTILE. 53 gli equipaggi avessero rifiutato ili mollare. 171. Qualsiasi nave che non abbia equipaggio dovrà tenere a bordo un guardiano maggiore d’anni 21. Trovandosi la nave ancorata in andana, od in vicinanza di moli od in altri siti, in cui possa occorrere di mollare gli ormeggi, dovrà sempre esservi a bordo il numero di persone necessario ad eseguire la manovra. 172. Le navi, tanto all’arrivo quanto alla partenza dai porti o dalle spiagge dello Stato, dovranno avere la bandiera spiegata.1 173. Nessuna nave potrà salpare per partire dai porti e dalle spiagge, in cui sarà ancorata, senza biglietto d’uscita dell’autorità marittima. Se i capitani o padroni intendono di partire dal tramontare al levare del sole devono farne espressa dichiarazione allorquando domandano il biglietto. Questo biglietto non sarà rilasciato se non consti del pagamento delle multe per contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, dei diritti dovuti alle finanze e dell’adempimento di tutte le formalità e prescrizioni di polizia. Se la partenza della nave fosse differita oltre cinque giorni dalla data del biglietto, dovrà questo essere rinnovato. Trattandosi di piroscafi, il permesso potrà essere accordato per un periodo determinato di tempo.2 174. È vietato di gettare terra, pietre e materiali di qualunque sorta nei porti, rade, canali navigabili e loro dipendenze, come pure alla loro imboccatura ed anche all’esterno, dentro un perimetro che sarà determinato dall’autorità marittima in quei luoghi in cui speciali ragioni consigliassero questo provvedimento. Se sui margini dei canali navigabili, delle calate o moli fossero stabiliti depòsiti od officine per qualche traffico od arte il cui esercizio renda impossibile evitare gli interrimenti delle acque sottoposte, dovranno gli esercenti sopportare le spese necessarie ad estrarre di mano in mano l’ingombro, secondo gli ordini del-1’ autorità marittima. Se nelle operazioni d’imbarco, di sbarco o di trasbordo, e particolarmente nel maneggio della zavorra, malgrado le cautele prescritte, venisse a sommer- 1 Confr. C„ 422 ; R„ 627, 821. 2 Confr. C„ 393, 434 ; R„ 909.