MOD. E AGGIUNTE : ART. 1 E SEG. C , 5 E SEG. R. 385 R. decreto 7 febbraio 1909, n. 98, che stabilisce le norme pel conferimento dei posti di incaricato e di delegato di porto. VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d’Italia. Visto l’art. 5 del Codice per la marina mercantile ; Visti gli articoli 12, 42 e 43 del Regolamento per l’esecuzione dei suindicato Codice, approvato col R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166 ; Riconosciuta la necessità di modificare le regole contenute nel R decreto in data 27 novembre 1904, n. 661, per le nomine degli Incaricati e dei Delegati di porto ; Sentito il Consiglio superiore di marina ; Udito il parere del Consiglio di Stato ; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Su proposta del Nostro Ministro della marina e di concerto con quello di grazia e giustizia e dei culti ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art. 1.1 posti d’incaricato e di Delegato di porto, qualora l’Amministrazione marittima non creda darne la reggenza ad agenti doganali o ad altri funzionari governativi, sono conferiti alle persone appartenenti alle seguenti categorie : l°ad ufficiali inferiori od a sottufficiali dei Corpi militari della R. Marina in congedo o dimissionari ; ai già ufficiali, applicati, commessi od a suttufficiali delle Capitanerie di porto in pensione o dimissionari ; 2° a capitani marittimi o ad agenti dell’Amministrazione doganale, a riposo o dimissionari, i quali ultimi abbiano retto uffici o delegazioni di porto ; 3° a qualsiasi persona die riunisca, a criterio del-l’Amministrazione, i requisiti necessari per l’incarico cui aspira. 2. Il conferimento dei posti di cui al precedente articolo si effettuerà seguendo l’ordine delle categorie suindicate, in ciascuna delle quali però la designazione sarà fatta per libera scelta tra gli aspiranti, da parte del Ministero, sulle proposte della Commissione prevista dall’art.6 del presente decreto. Cod. Mariti. 25