378 PARTE TERZA. 2. Durante la presente guerra e per un periodo di sei mesi successivi alla dichiarazione di pace, i funzionari amministrativi del corpo delle capitanerie di porto si considerano come facenti parte dei corpi militari della R. Marina, e sono soggetti, secondo le norme che regolano il corpo di commissariato militare marittimo, alle leggi concernenti lo stato, la disciplina, la posizione di servizio ausiliario, le pensioni degli ufficiali ed anche i limiti di età, che sono però aumentati di due anni per ciascun grado. Nulla è innovato per quanto riguarda gli stipendi e gli aumenti sessennali dei funzionari medesimi, salvo quanto è stabilito nel primo comma dell’articolo seguente. 3. Nel ruolo approvato con la legge 2 luglio 1908, n. 318, sono aggiunti per il periodo di tempo indicato nel precedente articolo, quindici posti di capitano di porto di 4“ classe, con lo stipendio annuo di L. 5000, e diminuiti sedici posti di ufficiali di Ia classe. Spirato il termine suindicato sarà provveduto al riassorbimento dei posti istituiti e al ripristinamento di quelli soppressi. Per tutti gli effetti la corrispondenza dei gradi e delle «■lassi dei funzionari del corpo delle capitanerie di porto al grado militare, rimane quale è stabilita dalle disposizioni in vigore, con le seguenti variazioni : capitano di porto di 2a classe : tenente colonnello con un quinquennio ; capitano di porto di 3a classe : tenente colonnello senza quinquennio ; capitano di porto di 4“ classe : maggiore. Il grado di ufficiale di porto è corrispondente a quello di 1° capitano quando concorrano le condizioni stabilite per questa qualifica. Le promozioni da ufficiale di porto di 1“ classe a capitano di porto di 4a classe hanno luogo esclusivamente per merito ; quella da capitano di porto di 4a classe a capitano di porto di 3* classe, un quarto per merito e tre quarti per anzianità. 4. Nella prima applicazione del presente decreto i posti, che si terranno vacanti fra i capitani di porto di 3a classe, saranno conferiti agli ufficiali di porto di 1a classe Unicamente col criterio del merito ; inoltre le disposizioni concernenti i limiti di età saranno applicate come appresso ;