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PARTE
PRIMA.
  15.	I capitani ed ufficiali di porto nelle controversie di cui sopra, provvederanno senza formalità di giudizio, sentite le parti, che anche in assenza di quella che non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata.
  Essi dovranno fare di ogni cosa apposito verbale, a seguito del quale sarà esteso
il relativo provvedimento che si avrà come titolo esecutivo.
  Contro di questo provvedimento non si farà luogo ad opposizione od appello.
  16.	Nelle quistioni eccedenti il valore di lire quattrocento i capitani ed ufficiali di porto devono adoperarsi per un amichevole
con tutti i mezzi di legge, quando non sia da qualcuna delle parti accettato (A. Genova, 31 novembre 1902 -Dir. Marittimo, 1903,161).
   I	giudizi deferiti alla competenza dei capitani di porto nelle materie contemplate dal presente art. 14 e dal successivo, essendo spogli di qualsiasi formalità ài procedura, danno luogo a semplici provvedimenti, anziché a sentenze, per quanto rivestiti del carattere di titolo esecutivo ; essendo infine inappellabili, non sono suscettibili di ricorso in Cassazione (C. Torino, 4 novembre 1912).
   II	tentativo di conciliazione dinanzi al capitano di porto nelle controversie di cui al presente art. 14, non costituisce un preliminare necessario e imprescindibile per la proposizione dell’azione in giudizio, ma è semplicemente facoltativo ; ciò è a dirsi a più forte ragione quando si tratti di vertenze con un marinaio che è già stato sbarcato ed ha fatto la resa del conto (C. Roma, S. U., 17 marzo 1917 - Dir. Mariti, 1917, 371).
  È competente l’autorità giudiziaria a decidere le controversie, di cui al presente art. 14, anche quando eccedano le lire 400 (P. Napoli, 6 aprile 1912 - Temi nap., 1912, 124).
  Le controversie cui danno luogo il salvataggio propriamente detto, il soccorso e il ricupero, rientrano nelle controversie indicate nel presente art. 14 ; se le controversie non eccedono il valore di lire 400, sono di competenza del capitano di porto ; negli altri casi può adirsi direttamente l’autorità giudiziaria, anche senza provocare preliminarmente il tentativo di conciliazione avanti il capitano di porto di cui al successivo art. 16 (A. Genova, 3 maggio 1912 - Dir. Mariti., 1912, 233).
  È inammissibile il ricorso in Cassazione contro i provvedimenti dati dai capitani di porto nei casi di cui al presente art. 14 e al seguente art. 15 (C. Torino, 4 novembre 1913 -- Temi gen., 1913, 641).
   È facoltativo per le parti contendenti il tentativo di conciliazione nanti l’autorità portuale per le controversie di cui al presente art. 14 e superiori in valore alle 400 lire (T. Bari, 5 febbraio 1909 — Dir. Mariti., 1909, 352).
   Il tentativo di conciliazione amichevole presso la capitaneria del porto di cui al presente art. 14 e all’art. 16 non è d’ordine pubblico ; perciò le parti possono ometterla e adire l’autorità giudiziaria (A. Genova, 31 dicembre 1906 - Temi gen., 1907, 120).
  Il	preventivo rimedio conciliativo avanti l’autorità marittima non è condizione essenziale per l’esperimento avanti il magistrato dell’azione di danno causato dall’urto delle navi (A. Catania,
7 febbraio 1908 - Giur. Cat., 1908, 44).