318 PARTE SECONDA. presterà giuramento a norma dell’art. 1034 del presente regolamento. 5)88.11 provvedimento dell’autorità di porto, quando l’oggetto della controversia non eccede il valore di lire 400, è vero titolo esecutivo, quindi può esserne autorizzata dalla stessa autorità la spedizione della copia in forma esecutiva. La forinola da adoperasi in tal caso, è quella stabilita dall’art. 556 del Codice di procedura civile, intitolandosi cioè la copia in nome del Re e terminando colla formola seguente : « Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente, al Ministero pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed uffizioli della forza pubblica di concorrervi con essa quando ne siano legalmente richiesti ». Avrà lo stesso effetto il provvedimento emesso dal capitano od uffiziale di porto al seguito di conciliazione intervenuta fra le parti nelle questioni non eccedenti il valore di lire 400. 984. Ove la parte condannata non voglia ottemperare al provvedimento emesso dalla autorità di porto, il verbale di cui nell’art. 15 del Codice per la marina mercantile, sarà consegnato per copia, mu- nito della formola esecutiva, alla parte vittoriosa, affinchè a sua cura e ddi-genza abbia esecuzione per mezzo di uno degli uscieri addetti alla pretura del luogo di domicilio della parte soccombente nei modi e colle forme prescritte dal Codice di procedura civile. 5)85. Nelle questioni eccedenti il valore di lire 400, quando le parti siansi con-ciHate, si forma processo verbale che contega la convenzione. Il processo verbale è sottoscritto dalle parti e dal capitano od uffiziale di porto intervenuto per comporre la controversia. Se le parti od una di esse non possono sottoscrivere, se ne fa menzione indicando il motivo. Se una delle parti ricusa di sottoscrivere, la conciliazione si ha per non avvenuta. Non riuscendo la conciliazione se ne stenderà processo verbale che sarà trasmesso in originale all’autorità giudiziaria competente, a norma del disposto dell’art. 16 del Codice per la marina mercantile. 986. Il procedimento davanti le autorità di porto per tutto ciò cui non è espressamente provvisto dal presente regolamento, prenderà norma dalle disposizi-ni del Codice di procedura