404 PARTE TERZA. Articoli 40-52 e 53 del Codice. Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1917, n. 1295, relativo alla nazionalità della proprietà navale ed alle concessioni del demanio marittimo. TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d’Italia. In virtù dell’autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671 ; Visti i Codici per la marina mercantile per il Regno e per la Tripolitania e la Cirenaica ; Sentito il Consiglio dei Ministri ; Sulla proposta del Ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle, colonie, di grazia e giustizia e dei culti e della marina ; Abbiamo decretato e decretiamo : Art. 1. Durante il periodo della guerra e per un anno dopo la conclusione della pace è vietata la vendita e in qualsiasi modo il passaggio di proprietà di navi italiane a stranieri. Per lo stesso periodo di tempo è sospesa la facoltà accordata agli stranieri e alle Società straniere dall’art. 40 del Codice per la marina mercantile del Regno e dall’articolo 41 del Codice perla marina mercantile per la Tripo-litania e la Cirenaica di divenire proprietari o compartecipi della proprietà di navi italiane. Gli atti fatti in violazione delle suindicate disposizioni sono nulli e di nessuno effetto e non possono essere ricevuti per la trascrizione nelle matricole delle navi mercantili tenute dalle autorità marittime e nei registri tenuti dai Regi consoli all’estero. Le stesse disposizioni si applicano alla vendita ed al passaggio di proprietà in generale dei galleggianti nonché