REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 333 za ritardo al capitano od | uffiziale di porto competente a conoscere della contravvenzione od infrazione marittima, quand’ anche non siano stati richiesti, osservato, quanto all’ imputato che si trovi in istato d’arresto,il disposto dell’art. 993 del presente regolamento. Questa disposizione è applicabile eziandio agli uf-fiziali consolari ed ai comandanti di legni da guerra all’estero pel caso in cui gli atti e le informazioni sieno riferibili ad infrazioni marittime ivi commesse, e di cui nel secondo comma dell’articolo 434 del Codice per la marina mercantile, salvo sempre il disposto dell’articolo 435 dello stesso Codice in ordine alla giurisdizione consolare. La cognizione delle contravvenzioni, punibili con pene di polizia, appartiene esclusivamente ai comandanti di legni da guerra in paese estero, nei luoghi ove non risiede un regio uffiziale consolare con esercizio di giurisdizione. Nel caso in cui non siavi nave da guerra, l’uffiziale consolare senza esercizio di giurisdizione nel cui territorio venga commessa la contravvenzione, procederà com’ò prescritto dalla disposizione Contemplata nella prima parte del presente articolo. 1028. Le contravvenzioni o infrazioni marittime commesse dai capitani e dagli uffiziali di porto nel territorio in cui esercitano le loro funzioni, sono giudicate inappellabilmente dal tribunale correzionale posto nel-l’anzidetto territorio. La contravvenzione prevista dall’art. 417 del Codice per la marina mercantile, per mancanza di rispetto, è giudicata con le forme prescritte dal presente regolamento dal capitano od uffiziale viciniore secondo che I il reato sia stato commesso contro un capitano od un uffiziale di porto. 1029. Allorquando tra due capitani od uffiziali di porto, od un capitano ed un uffiziale di porto avviene il conflitto di giurisdizione previsto dall’art. 731 del Codice di procedura penale, la decisione dello stesso appartiene al tribunale correzionale dal quale dipendono per ragioni di territorio ; e se sono dipendenti da tribunali diversi, la decisione [ spetterà alla Corte d’appello, da cui essi dipendono, salvo il ricorso, se vi ha luogo, alla Corte di cassazione. Nel caso di conflitto tra l’autorità giudiziaria ed un capitano od uffiziale di. porto, la decisione apparterrà alla Corte di cassazione, in conformità del dispo-. sto dell’art. 743 del Codice