PARTE SECOND I. nanze di non farsi luogo a procedimento, emesse dal capitano od uffiziale di porto, dal quale esso cancelliere dipende. L’ imputato, a riguardo del quale si sarà dichiarato non essere luogo a procedimento per mancanza di sufficienti indizi di reità, non potrà piii essere molestato per lo stesso fatto salvo che sopravvengano nuove prove a suo carico, a norma di quanto è disposto dagli articoli 266 e 445 del Codice di procedura penale. 1034. L’atto di citazione nei giudizi avanti i capitani e gli uffiziali di porto contiene, a pena di nullità: 1° la data del giorno, mese ed anno ed il luogo in cui si eseguisce ; 2° l’indicazione dell’ autorità che l’avrà ordinato; 3° il nome, cognome, il soprannome se ne ha, la paternità, la professione o qualità dell’ imputato ; il bastimento cui esso appartiene, il numero e luogo della matricolazione di questo, ove sia possibile, nel caso in cui l’imputato trovisi imbarcato in un bastimento in servizio ; 4° l’esposizione in succinto del fatto imputato e l’indicazione dell’articolo di legge che s’intende d’applicare; 5° l’avvertimento alla persona che si cita di com- parire personalmente o per mezzo di procuratore speciale e di presentare al-1’ udienza, che sarà fissata, i suoi testimoni od altri mezzi di difesa. L’atto di citazione sarà compilato dal cancelliere dell’ uffizio di porto, ed intimato a cura del medesimo dalla persona incaricata delle funzioni d’usciere, e sarà da questi sottoscritto. Le funzioni di cancelliere nell’uffizio del capo luogo di un compartimento marittimo sono compiute da un uffiziale o da un applicato ' di porto ; in quello di un j circondario marittimo da un applicato di porto. In caso di mancanza od impedimento dei designati, qualora si tratti di atti ai quali il capitano o 1’ uffiziale di porto non possa procedere da solo, questi designerà altra persona idonea a farne le veci, la quale presterà a sue mani giuramento di esercitare fedelmente le funzioni commessele e di osservare il segreto negli atti in cui è richiesto. Le funzioni d’usciere sono compiute tanto in uno che in altro uffizio da uno della bassa forza che sarà destinato dal capo dell’ uffizio, ed in mancanza di questo dall’usciere del comune. 1035. Le nullità derivanti da difetto nell’atto di citazione di alcuno dei requisiti