REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 135 stesso, conformemente alla legge sulla contabilità generale, e sulla amministrazione del patrimonio dello Stato. 76. Gli atti e formalità da compiersi negli uffizi di porto dai capitani, padroni, armatori marittimi, dalla gonte di mare in generale, e dai privati, possono essere mandati ad effetto per mezzo di interposte persone, sotto la responsabilità dei mandanti rispettivi, senza obbligo di speciale procura o di altro mandato scritto, purché ammesse e riconosciute dai capi degli uffizi di porto. Sono però eccettuati gli atti e le formalità per cui dalle leggi marittime e commerciali, come da quelle generali, o da speciali provvedimenti, è, o fosse richiesta la presenza della persona direttamente interessata od obbligata. 77. I capi degli uffizi di porto hanno facoltà, sentite, ove occorra, le competenti camere di commercio, di non ammettere all’esercizio delle suddette funzioni gli individui che non meritassero la loro fiducia. Gli individui ammessi, i quali non si diportassero convenientemente, o commettessero gravi mancanze, potranno dal capo d’uf- fizio essere sospesi temporalmente dall’esercizio. Quando la sospensione eccedesse un mese, dovrà essere approvata dal capo del compartimento ; so eccedesse due mesi, dal Ministero della marina. Potranno anche essere assolutamente interdetti dall’esercizio, quando ciò fosse reso necessario dalla gravità della mancanza commessa. L’interdizione sarà pronunciata, sulla proposta del capo del compartimento, dal Ministero della marina. 78. Sono senz’altro riconosciuti ed ammessi all’esercizio negli uffizi di porto gli spedizionieri doganali ammessi in base alle disposizioni contenute nel R. D. 14 gennaio 1864, n. 1633. Essi però rimangono soggetti alle disposizioni di cui nel Io, 2° e 3° alinea del precedente art. 77. 79. È proibito agli spedizionieri di scrivere nei registri o documenti d’uffizio, di fare ricerche negli archivi, e di compiere qualunque atto spettante al personale delle capitanerie di porto. I contravventori saranno sospesi per due mesi dall’esercizio ; se recidivi, saranno definitivamente interdetti.