REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 137 82. Le condizioni per ottenere la matricolazione si provano nel modo seguente : 1° la cittadinanza e il domicilio nello Stato, con un solo certificato del sindaco del luogo in cui è domiciliato il richiedente ; 2° l’età, con l’atto di nascita ; 3° la vaccinazione od il sofferto vaiuolo, con dichiarazione medica o dell’ufficio del vaccino ; 4° l’arruolamento a bordo di un bastimento nazionale, con dichiarazione anche verbale del capitano o padrone ; 5° il consenso della persona che esercita la patria potestà o la tutela, quando il richiedente sia in età minore d’anni 18, con dichiarazione scritta in carta Ubera fatta innanzi al sindaco, oppure verbale innanzi all’ufficio di porto competente, dal padre, o, quando questi sia impedito od assente, dalla madre, o dal tutore, oda persona munita di mandato dal padre o dal tutore. Il consenso potrà anche constare da attestazione rilasciata dal sindaco, ed il mandato da una semplice lettera. Se il matricolando fosse uno dei minorenni, dei quali tratta l’art. 262 del Codice civile, la prova del con- senso dovrà constare da dichiarazione in carta libera da rilasciarsi daU’ammini-strazione dell’ospizio in cui si trova, o, essendone uscito, da deliberazione del consiglio di tutela in conformità del disposto dell’art. 261 del Codice suddetto. Delle dichiarazioni verbali di cui ai numeri 4 e 5 si prende nota in uno dei documenti esibiti, la quale nota è firmata dall’uffi-ziale di porto che la riceve. 83. Le persone di cui alla lettera 6 dell’art. 18 del Codice per la marina mercantile si matricolano come mozzi ; quelle indicate alla lettera c con la qualità che assumono a bordo ; e quelle accennate alla lettera d come mozzi pescatori. 84. Le persone che domandano di essere matricolate fra la gente di mare di la categoria, quando sia cominciato l’anno entro cui compiono il 19° anno d’età, devono produrre una licenza rilasciata dall’auto- | rità prefettizia, con la quale si dichiari nulla ostare che i richiedenti imprendano viaggi di mare. Di tale licenza, da conservarsi fra gli altri documenti presentati dal matricolando, si farà annotazione nel libretto e in matricola. 85. Quando la matricolazione sia domandata da