MOD. E AGGIUNTE: AKT. 543-587 R. 491 Per i piroscafi già noleggiati da armatori nazionali al 10 giugno 1897 è concessa eguale dilazione per la durata del relativo contratto, ma non oltre il detto termine. 80. Le disposizioni contenute nell’art. 3, § A, n. 2, e nell’ultimo capoverso dell’art. 9 entreranno in vigore soltanto al 1° marzo 1899. 81. Agli effetti degli articoli 7, 8, 9, 16, 17, 20, 25, 35, 40, 61, 70, 71, 73 e 79 di questo Regolamento, s’in-tende per passeggiero una persona che abbia compiuto i dieci anni di età oppure due ragazzi fra uno e dieci anni di età, giusta il disposto del precedente art. 15. 82. Se nei piroscafi attualmente addetti al trasporto dei passeggieri le trombe a vento esistenti in qualche locale avessero una sezione minore di 7 decimetri quadrati ciascuna, sarà tollerato che si supplisca alla deficienza con l’aumento di altre trombe per modo che la somma delle sezioni di tutte le suddette aperture corrisponda alla somma delle sezioni delle trombe prescritte dal precedente art. 9. 83. Salva l’applicazione delle maggiori pene che fossero portate dal Codice penale e da altre leggi, le infrazioni alle disposizioni d’ordine sanitario del presente Regolamento sono punito, a norma dell’art. 7 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sulla tutela dell’igiene e della sanità pubblica, con pene. pecuniarie da lire 5 a lire 500, e le altre infrazioni colle pene stabilite dall’art. 1073 del Regolamento 20 novembre 1879, n. 5166, per l’esecuzione del Codice per la marina mercantile. Visto : Il Ministro della marina G. Palumbo. Il Ministro dell’interno Pei.lotjx. Il Ministro degli affari esteri IST. Canevaho. Il Ministro di grazia e giustizia e dei culti C. Finocchi aro-Aprile.