40 PARTE PRIMA. 122. Nel caso di naufra gio od altro sinistro di qualche nave sulle coste dello Stato, sarà provveduto dall'ufficio di porto al soccorso dei naufraghi. Qualsiasi altra autorità del luogo dovrà accorrere e coadiuvare l’autorità marittima. In mancanza di autorità marittima o di delegati di porto, spetta al sindaco del luogo di dare i primi e necessari provvedimenti. L’autorità che procede al salvataggio avrà facoltà di richiedere la forza pubblica ed il servizio di qualunque x persona.1 128. In mancanza del capitano, dei proprietari, degli assicuratori della nave e del carico o dei loro mandatari legalmente autorizzati, la gestione del ricupero e le disposizioni per la custodia degli oggetti naufragati incombono esclusi- pare al premio di assistenza dovuto alla nave salvante e sulla quale era il carico ; se però, per effetto del salvamento, la merce arrivò in ritardo e con danno del caricatore, questi ha diritto ad esserne risarcito (A. Messina, 31 luglio 1911 - Dir. Comm., 1911, 705). La mercede dovuta ad un rimorchiatore il quale abbia salvata una nave in prossimità, del porto, non può essere superiore a quella stabilita dalle tariffe e dagli usi locali pel fatto che il salvataggio sia stato ordinato dal capitano stesso del porto per motivi di pubblica incolumità {A. Genova, 31 ottobre 1899 - Dir. Mariti., 1899, 410). Più rimorchiatori hanno diritto all’indennità, di assistenza allorché la loro azione collettiva sia stata efficace e quella prestata da ciascuno di essi sarebbe stata per se stessa insufficiente (7\ Comm. Anversa, 30 dicembre 1912 - Droit Marit., 1913, 495). È privilegiato sopra la nave lo speciale compenso al quale il rimorchiatore ha diritto per l’assistenza e il salvataggio della nave rimorchiata, quando egli abbia reso servizi eccezionali, che non possano essere considerati come adempimento ordinario del contratto di rimorchio (C. Torino, 4 settembre 1915 - Dir. Mariti., 1915, 293). È inammissibile la prova della esistenza di consuetudini che attribuiscano il premio alla nave prima accorsa in aiuto ; e ciò anche nel caso che la nave in pericolo abbia rifiutato il soccorso, preferendo quello oneroso o gratuito di altra nave. Ma il rifiuto della nave pericolante deve avere una giustificazione plausibile e non derivare da incoscienza, imperizia, avarizia o malafede del capitano ; è quindi giustificata la permanenza, nelle acque del salvataggio, della nave prima accorsa, sino all’arrivo di quella di cui fu preferito l’aiuto, e sono dovuti i danni derivati da tal permanenza e dal conseguente ritardo nell’arrivo a destinazione (A. Genova, 12 gennaio 1909 -Foro, I, 613). In nessun caso le operazioni compiute da un pilota in tale sua qualità ed il servizio di pilotaggio da lui reso possono trasformarsi in operazioni e servizio di assistenza o di salvamento di nave in pericolo (A. Cagliari, 30 marzo 1911 - Foro, I, 1015). Confr. C., 133, 190 ; C. Comm., 666 e seg. 1 Confr. C., 130, 395, 408 ; R., 656, 663.