CODICE PER LA MARINA MERCANTILE. ■13 bia presentato reclamo, o se i fatti reclami fossero rigettati con sentenza passata in giudicato, oppure siasi perento il giudizio, il prodotto della vendita si devolverà al pubblico erario. 133. Sul prodotto della vendita della nave e del carico saranno privilegiate nell’ordine seguente : l°Le spese di vendita ; 2° Le spese di salvataggio e custodia degli effetti naufragati, comprese le rimunerazioni delle persone accorse al salvataggio, e le spese di trasferta degli impiegati di porto. Sugli avanzi della nave e sui noli saranno privilegiati gli alimenti del capitano e dell’equipaggio, le indennità di via pel loro ritorno in patria ed i salari dell’equipaggio stesso ; indi i crediti privilegiati a termini delle leggi commerciali.1 134. Coloro cbe trovassero in alto mare una nave abbandonata e riuscissero a metterla in salvo in uno dei porti dello Stato, saranno tenuti a farne denuncia all’autorità marittima entro ventiquattro ore dal loro approdo. Se il ricupero avrà avuto luogo fuori vista di terra, gli inventori avranno dirit- to, oltre al rimborso delle spese, all’ottavo del valore della nave e del carico salvato. Se invece la nave fosse trovata in vista da terra, coloro che l’avranno salvata avranno diritto al rimborso delle spese, e ad una ricompensa, come è stabilito aÙ’art. 121. 135. Le merci, attrezzi, vestimenti, valori ed altri oggetti d’ignota provenienza, trovati nel litorale dello Stato, in mare, a galla, sott’acqua o sulla spiaggia, o nei porti, darsene, fosse o canali, a meno che il loro valore fosse minore di lire cinque, dovranno dagli inventori denunciarsi entro ventiquattro ore all’autorità marittima locale, od altrimenti al sindaco. Gli inventori che abbiano messo in salvo e denunciato entro il termine sopra stabilito alcuno degli oggetti suddetti, avranno diritto, oltre al rimborso delle spese di ricupero, ad un premio ragguagliato al terzo del valore netto delle cose salvate, se si tratta di oggetti trovati a galla o sott’acqua, e calcolato come nel-l’art. 718 del Codice civile se si tratta di oggetti trovati sulle spiagge, calate o moli delle indicate località, o di cetacei ohe si arenas- 1 Confp. C., 56, 121; C. Comm., 667, 671, 673, 675,