MOD. E AGGIUNTE: ART. 536-542 R. 453 Ancore, catene, gherlini e cavi piani secondo la tabella A annessa al presento decreto. Un molinello di solida costruzione e di dimensioni corrispondenti al bastimento, e, se questo staza più di 200 tonnellate, anche un arganello o verricello. Due pompe di sentina di proporzionata potenza, con tutti i l»ro accessori in buono stato. (I velieri in legno di età superiore ai 12 anni dovranno avere anche una pompa a vento). Le imbarcazioni prescritte dalla tabella B, annessa al presente decreto, ognuna dello quali dovrà essere in grado di tenere il mare completamente attrezzata e guarnita per navigare a vela ed a remi, e mantenuta in ogni tempo vuota per poter esser messa prontamente in mare. Un cronometro. Un barometro. Una bussola d’amplitudine. (I velieri in ferro od in acciaio dovranno avere invece una bussola normale installata in modo da, risentire il meno possibile le influenze locali e munita di traguardi da poter prendere qualunque rilevamento). Una bussola di rotta. Due scandagli di piombo con sufficiente sagola, la quale per uno di essi sarà lunga almeno 150 metri. ’ Due lo eli s. Due ampolle. Un cannocchiale ed un binocolo. Un orologio. Carte marine generali e particolari, di recente data, a seconda dei viaggi, corredate dei corrispondenti portolani. Compassi, parallele e semicerchio. Un sestante od ottante. La curva o la tabella delle deviazioni della bussola normale quando questa sia a bordo. I codici ed i regolamenti prescritti dall’art. 628 del Regolamento per l’esecuzione del Codice per la marina mercantile . II Codice commerciale dei segnali e la corrispondente serie di bandiere. Un portavoce. Un corno, od altro strumento equivalente. Una campana, la quale per i bastimenti stazanti più di 50 tonnellate non potrà avere peso inferiore a 20 chilogrammi. Fanali e portafanali di vedetta, secondo la tabella C annessa al presente decreto. Salvagente anulari, o di altro modello approvato dal Ministero della marina, nelle seguenti proporzioni : Quattro per ogni bastimento stazante non più di 500 tonnellate, ed imo per ogni 250 tonnellate in più. I detti salvagente saranno collocati attorno alle ringhiere dei casseri, delle casette, dei ponti di comando, in modo da poter essere gettati istantaneamente in mare. Botti in numero sufficiente per contenere la provvista d’acqua necessaria ai bisogni delle persone imbarcate, tenuto conto dei viaggi che imprende il bastimento. Le botti dovranno essere di legno forte, solidamente formate, perfettamente stagne, bruciate* nell’interno e scevre da qualunque odore. Ciascuna di esse dovrà essere capace di contenere una quantità d’acqua non maggiore di 750 litri. Una cassetta di medicinali a norma delle disposizioni vigenti.