28 PARTE PRIMA. 79. La relazione della visita ufficiale, o il certificato del registro, saranno presentati all’autorità marittima o consolare nella forma ed agli effetti da stabilirsi dal regolamento. 80. Le navi, di cui nel-l’art. 77, vanno soggette a rinnovazione della visita ogni qual volta nella loro navigazione dovessero appoggiare per gravi danni sofferti. Quando la nave che sta per cominciare un viaggio si trovasse prossima al tempo in cui, secondo il disposto dei precedenti articoli 77 e 78, essa dovrebbe essere nuovamente visitata, l’autorità marittima e consolare esigerà l’adempimento di questa formalità, salvo che la nave fosse diretta ad un porto in cui la visita potesse farsi più convenientemente. 81. Le autorità marittime e consolari potranno far visitare straordinariamente di ufficio qualunque nave ogni qual volta vi fossero lagnanze di interessati ; e dovranno ordinarla quando le lagnanze venissero fatte dalla maggioranza dell’equipaggio prima però che la nave sia caricata. Se dai risultati della visita consterà che le lagnan- ze della maggioranza dell’equipaggio non avevano fondamento, coloro che le fecero saranno puniti con pene disciplinari. Le autorità suddette e i comandanti delle regie navi potranno, in qualunque tempo e luogo, visitaro e far visitare le navi nazionali per riconoscere se sie-no provvedute e se mantengano a dovere tutti gli articoli di corredo prescritti dai regolamenti, procedendo, se occorra, all’accertamento della contravvenzione.1 82. Ogni nave a vapore, oltre alla visita di cui al-l’art. 77, va soggetta alla ispezione della macchina almeno una volta all’anno, se è addetta esclusivamente al trasporto di mercanzie, e di sei in sei mesi se è addetta al trasporto dei passeggieri. L’ispezione è fatta a spese del proprietario e per cura delle autorità marittime nello Stato e delle autorità consolari all’estero. I periti accertano : a) se le caldaie, le macchine e gli accessori sono in buono stato e convengono alla navigazione a cui si destina la nave ; b) il peso massimo che si può mettere sulle valvole di sicurezza ; 1 Confr. C., 390, 434, 453.