158 PARTE SECONDA ta, saranno con particolare provvedimento stabiliti dal Ministero della marina. 188. Agli esami dei quali tratta il precedente art. 185 sono applicate le disposizioni degli articoli 152, 150, 158,159, 160,161, 162, 164, 165, 166 e 167 del presente regolamento. Sezione II. IAmiti assegnali aUa navigazione del piccolo traffico. 189. La navigazione dei marinai autorizzati a comandare bastimenti di una portata non maggiore di 50 tonnellate pel piccolo traffico della costa, a forma dell’art. 60 del Codice per la marina mercantile, si estende a tutte le coste continentali ed insulari del Segno, alle isole di Corsica e di Malta, alle coste estere dell’Adriatico e dello Ionio, non oltrepassando Navarino, incluse le isole Ionie, alle coste mediterranee della Francia, della Spagna e loro isole, sino a Gibilterra compresa, alle coste medi-terranee del Marocco (Ceuta inclusa) ed a quelle dell’Algeria e delle Reggenze di Tunisi e di Tripoli, non oltrepassando Bengasi. 190. Per gli effetti del-l’art. 60 del Codice per la marina mercantile, in riguardo alla portata del bastimento comandato da marinai autorizzati, non si terrà conto delle frazioni di tonnellata, siano esse in feriori o superiori a centesimi cinquanta. Disposizione transitoria. 191. I marinai autorizzati a comandare bastimenti di una portata non maggiore di trenta tonnellate con data anteriore alla legge 24 maggio 1877, numero 3919 (serie 2“), non potranno comandare bastimenti di una portata superiore alla suddetta e non maggiore di cinquanta tonnellate, nè estendere i limiti della navigazione assegnata al piccolo traffico, in conformità del precedente art. 189, se non posseggono le condizioni prescritte dal vigente art. 69 del Codice per la marina mercantile, e non diano la prova di idoneità disposta coll’articolo 185 del presente regolamento, salvo, per quanto ai limiti della navigazione, le autorizzazioni speciali anteriornente concesse ai detti marinai. Sezione III. Ammissione agli esami e concessione dei certificati di ido -neità per navigare come sottoscrivano, e di autorizzazion e a comandare bastimenti al piccolo traff ico o battelli alla pesca illimitata. 192. Le domande di ammissione agli esami, di cui , alla sez. Ili, capo II del