REGOLAMÉNTO PER LA MARINA MERCANTILE. 187 lasciato dall’autorità competente del paese, debitamente legalizzato dalTufii-ziale consolare italiano, da cui risulti che un cittadino italiano ò socio solidale della ditta e che dà nome alla medesima ; se la proprietà del bastimento appartiene a società in nome collettivo o in accomandita composte di stranieri, ma stabilite ed aventi la loro sede principale nello Stato, un certificato da rilasciarsi dalla Camera di commercio competente ; se la proprietà del bastimento appartiene a società anonime, tanto nazionali, quanto nel caso in cui si considerano nazionali, un certificato relativo della Camera di commercio competente ; se infine la proprietà del bastimento appartiene a succursale di società estera autorizzata ad operare nello Stato, un certificato della Camera di commercio da cui risulti che la suddetta succursale ha nel luogo un rappresentante munito di mandato generale. 306. L’atto di nazionalità si trasmette dal Ministero della marina alla capitaneria del compartimento, in cui dev’essere inscritto il bastimento. Questa ne opera la inscrizione nella matricola dei basti- menti, fa a tergo dell’atto medesimo le annotazioni corrispondenti alla detta inscrizione, e unitamente al certificato di staza lo consegna al proprietario 0 all’armatore, o al capitano del bastimento quando parte, osservato il disposto degli articoli 279 e 282 del presente regolamento. Se il bastimento fosse ancorato in un porto estero, la capitaneria potrà spedirgli colà l’atto di nazionalità ed il ruolo di equipaggio, rivolgendosi all’uopo al regio uffiziale consolare residente nel detto porto. Le spese di posta saranno pagate dal proprietario, o dall’armatore, o da chi per essi. 307. La proprietà del bastimento si divide in venti-quattro parti suscettibili di suddivisioni. Ciascuna delle ventiquattro parti prende nome di carato, ed ogni frazione di parte è per conseguenza frazione di carato. Qualsiasi porzione di proprietà di un bastimento non deve quindi essere espressa che sulla base dell’unità di carato e sue frazioni. 308. L’atto di nazionalità non è più valevole, oltre 1 casi accennati dall’art. 47 del Codice per la marina mercantile :