CODICE PER LA MARINA MERCANTILE. 67 1’ equipaggio, parteciperà nella preda come se fosse stato a bordo quando la preda fu fatta. 238. Gli eredi degl’individui morti nel combattimento per ferite ricevute nel medesimo avranno le parti di preda che sarebbero dovute ai loro autori. 231). Gl’ individui sbarcati per malattie o ferite riportate in combattimento avranno diritto alla metà delle parti di prede fatte dopo il loro sbarco, sinché non cessino dal fare parte dell’equipaggio del legno predatore. 240. Terminate le operazioni, di cui all’art. 228, le autorità ivi menzionate rimetteranno tutti gli atti al presidente della commi-sione delle prede. Uno dei componenti la commissione, designato dal presidente, formerà lo stato di ripartizione della preda o confisca, e ne ordinerà la pubblicazione nella gazzetta ufficiale del Regno. 241. Le contestazioni sul- lo stato di ripartizione saranno entro un mese portate alla decisione della commissione. 242. Le parti di preda che non fossero reclamate dagli aventi diritto fra il termine di anni quattro, a datare dal giorno della pubblicazione dello stato di ripar- tizione, profitteranno alla cassa degl’invalidi. Capo VI. Delle rappresaglie. 243. Le navi mercantili di nazione nemica, che si trovassero nei porti o litorali dello Stato al momento della dichiarazione di guerra, saranno libere di uscirne in qualunque tempo, salvo che il Governo, per ispeciali circostanze, non creda prescrivere un limite per la partenza. A questo fine le navi suddette saranno alla loro par -tenza munite di salvacondotto per recarsi in patria. Ciò non di meno, in via di rappresaglia, potrà farsi luogo all’ embargo o sequestro di tali navi, quando il nemico avesse cominciato le sue ostilità, catturando le navi nazionali che si trovassero nei suoi porti, od operando estorsioni nelle provincie dello Stato. 244. Le navi come sopra sequestrate e le mercanzie caricate sulle medesime, di proprietà del nemico, potranno, secondo le circostanze, essere trattenute sino alla fine delle ostilità, ovvero dichiarate di buona preda. In questo caso il prodotto sarà destinato ad indennizzare prò rata del rispettivo interesse i nazionali