REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 177 sulla superficie esterna della poppa, con lettere di altezza non minore di dieci centimetri e di larghezza pro -porzionata, tracciate con colore bianco o giallo. Sezione XII. Stazzatura. 262. Il metodo per la stazzatura dei bastimenti è stabilito con uno speciale regolamento.1 263. La staz zatura dei bastimenti, secondo il metodo come sopra stabilito, non può di regola essere eseguita che nello Stato dai periti stazzatori debitamente abilitati. Però, per eccezione, può dal Ministero della marina essere autorizzata anche all’estero nei seguenti casi : a) quando si tratti di bastimenti nazionali che devono rimanere permanentemente all’estero ; b) quando si tratti di bastimenti da farsi nazionali perchè di nuova costruzione, o provenienti da bandiera estera, ovvero già nazionali, cui bisogni cambiare l’atto di nazionalità per avvenute alterazioni nel tipo, o nella portata : i quali bastimenti, prima di approdare ad un porto del- lo Stato, debbano compiere uno o più viaggi all’estero. 1 Regolamento approvato con Nel caso previsto alla lettera a il Ministero della marina darà speciali disposizioni sul modo di effettuare e dimostrare la stazzatura ; e nei casi previsti alla lettera b la stazzatura potrà esser fatta, sotto la vigilanza degli uffiziali consolari, da periti stazzatori abilitati nel Regno, e dimoranti nel luogo in cui trovasi il bastimento, o inviati espressamente dagli armatori o proprietari. 264.1 periti stazzatori indicati nel precedente articolo compilano i certificati di stazza colle norme stabilite pei certificati fatti nello Stato, ed i regi agenti consolari compiono le formalità prescritte per gli uffizi di porto, ad eccezione di quella relativa al bollo. Allo adempimento di questa ultima formalità provvedono nel Regno le capitanerie di porto allorquando vengono loro comunicati i certificati di stazza, che il Ministero della marina riceve dai regi consoli insieme ai documenti necessari per la emissione dell’atto di nazionalità. 265. Fuori dei casi sopra indicati, iregi ufficiali consolari osserveranno le seguenti norme : Se il bastimento è di nuova costruzione e non • R. D. 27 gennaio 1916, n. 202. Coti. Mariti. 12