260 PARTE SECONDA. spese pel mantenimento, indumento e rimpatrio dell’equipaggio e quelle per le trasferte degli impiegati, ove avessero avuto luogo, l’uffizio di porto competente ne pròmuovera il pagamento dagli interessati, nei modi indicati cogli articoli 666, 667, 668, 669 e 670 del presente regolamento. Se il ricupero sia stato gerito dall’uffizio di porto, lo stesso, fatta la su detta liquidazione, procederà immediatamente alla vendita di tutto o parte del ricupero pel rimborso di ogni spesa incontrata. 683. Eccetto i casi previsti dall’art. 680 del presente regolamento, la vendita si farà a pubblici incanti, a privata licitazione, od a semplice trattativa, secondo l’importanza degli oggetti salvati, nel luogo in cui si trovano gli oggetti stessi, od in altro che l’uffizio di porto competente stimasse più opportuno. Alla vendita interverrà un agente doganale nell’interesse della finanza. 684. Per le vendite contemplate nel precedente art. 683 si osserveranno le norme stabilite nel regolamento sull’amministrazione del patrimonio dello Stato, e sulla contabilità generale, eccetto che non si stipuleranno contratti, ma gli oggetti venduti saranno consegnati, contro pagamento del loro prezzo, e d’ogni spesa dovuta, all’ultimo definitivo aggiudicatario della vendita. 685. Nel processo verbale della vendita, l’uffizio di porto, per la esecuzione del disposto dell’art. 133 del Codice per la marina mercantile, dovrà far constare separatamente il prodotto della vendita degli oggetti appartenenti al bastimento, o quello delle merci appartenenti al carico. Le spese per le indennità di trasferta degli impiegati di porto, quelle per la perizia e per la vendita sono spese comuni, e devono essere prelevate a parti uguali da ciascuno dei due prodotti. Le spese incontrate pel ricupero e la custodia delle merci appartenenti al carico saranno prelevate dal prodotto della vendita delle medesime. E parimente le spese incontrate pel ricupero e custodia del bastimento o dei suoi avanzi, saranno prelevate dal prodotto della vendita, del bastimento o dei suoi avanzi. Dove le spese di cui nel capoverso precedente non si possano chiaramente distinguere, saranno prelevate nella loro integrità dai due prodotti riuniti insieme