REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 195 varsi, tanto dagli uffizi di porto, quanto dai regi uf-fiziali consolari, le stesse norme stabilite col presente regolamento in ordine alla dispersione e distruzione degli atti di nazionalità. 841. Dove la dispersione o distruzione del ruolo d’equipaggio sia accertata nel- lo Stato, l’uffizio di porto provvede alla emissione di un nuovo ruolo, e se quello disperso o distrutto era stato rilasciato da un altro uffizio di porto, trasmette a questo l’atto giurato ricevuto dal capitano o padrone, aggiungendovi le informazioni, che lo stesso capitano o padrone fosse in grado di dare circa le illutazioni avvenute nel suo equipaggio durante l’eseguito viaggio, affinchè coll’aiuto del copia-ruoli, l’uffizio che rilasciò il ruolo disperso o distrutto possa formarne uno consimile o almeno approssimativo per uso amministrativo. 342. Se l’accertamento dolla dispersione o distruzione del ruolo avvenisse all’estero, il regio uffiziale consolare trasmette copia dell’atto giurato ricevuto dal capitano o padrone alla capitaneria di porto da cui fu rilasciato il ruolo. All’arrivo del bastimento nello Stato, il capitano o padrone è obbligato a fornire gli schiarimenti necessari circa lo mutazioni avvenute nel suo equipaggio, durante il viaggio, per lo scopo indicato nell’articolo precedente. 343. 11 ruolo approssimativo prende lo stesso numero che aveva quello perduto o distrutto, e quindi si conserva nel rispettivo pacco con gli altri ruoli di equipaggio unitamente all’atto giurato comprovante la dispersione o distruzione del vero ruolo. 344. Qualora il ruolo smarrito fosse poi rinvenuto, deve farsene la consegna all’uffizio di porto, il quale nota tale circostanza appiè del ruolo stesso. In questo caso l’uffiziale di porto confronta il ruolo vero con quello approssimativo, sul quale fu liquidata la retribuzione alla cassa degli invalidi; e, se i risultati del confronto portassero ad una differenza in più o in meno nella retribuzione stessa, provvede a far completare il versamento alla suddetta cassa od a far retrodare ai proprietari od armatori l’eccedenza. Il ruolo approssimativo si conserva tuttavia col ruolo vero unitamente alla dichiarazione di smarrimento.