CODICE PER LA MARINA MERCANTILE. 97 397. Il proprietario delle chiatte o di altri galleggianti, che si troveranno per negligenza vaganti ed abbandonati nei porti ed in altri luoghi, come sopra, incorrerà nelle pene stabilite nell’articolo precedente. Potrà inoltre pronunciarsi il sequestro del galleggiante, come nel precedente articolo. 398. I proprietari di galleggianti per servizio nei porti che non facessero eseguire le riparazioni ordinate dalla commissione, di cui all’art. 191, nel termine da questa stabilito, saranno puniti coll’ammenda.1 399. Chiunque avrà gettato zavorra nell’interno dei porti od in altri luoghi d’ancoraggio, in canali di passaggio od altrove, fuorché nei siti a ciò designati, incorrerà nella multa estendibile a lire cinquecento, senza pregiudizio dei danni da rifarsi nei modi stabiliti dall’art. 177. 400. I fatti di usurpazione o di vietate innovazioni, nei porti ed altri luoghi contemplati nell’articolo 159, saranno puniti con multe estendibili a lire mille. 401. Chiunque, fuori dei casi contemplati nell’articolo 197, prenderà a pilo- tare una nave, incorrerà nelle seguenti pene : Se non avrà fatto ohe aderire alla richiesta del capitano della nave, la pena sarà di una multa estendibile a lire cento ; Se sarà egli stesso che abbia tratto in errore il capitano della nave, incorrerà nella pena del carcere2 da quindici giorni a due mesi, e nella multa da lire cento a duecento. 402. I piloti, i quali, senza licenza in iscritto rilasciata dall’ufficio di porto, si assenteranno dal porto o da altre località, al cui servizio sono addetti, saranno puniti in via disciplinare dall’autorità marittima. Nel caso di recidività, o che l’assenza oltrepassasse i venti giorni, il piloto sarà sospeso, e potrà anche essere cancellato dalla matricola. 403. I piloti che avranno omesso di andare incontro ad una nave che facesse il segnale di chiamata, e non siano in grado di provare che era assolutamente impossibile prestarle soccorso, o che richiesti avranno ricusato di prestare la loro opera, incorreranno nella pena del carcere estendibile fino ad un mese e nella sospensione. 1 Ammenda non supcriore a lire 50. 2 Detenzione. Vod. Marìlt. 7