198 PARTE SECONDA. 369. La onmiessa o ritardata denuncia oltre il termine superiormente fissato rende il nuovo proprietario passibile della ammenda comminata dall’art. 415 del Codice per la marina mercantile. L’uffizio di porto stende, in tal caso, processo verbale della contravvenzione, ¿ 'provvede nei modi stabiliti dal presente regolamento . 370. Se la ommessa o ritardata denuncia, di cui nell'articolo precedente, riflette più acquisitori o compartecipi di un bastimento risultanti da unico atto, l’ammenda sarà inflitta ad ogni singolo acquisitore o nuovo partecipe. Al contrario la denuncia fatta in tempo debito anche da imo solo degli acquisitori o partecipi, quando l’atto è unico, libera dalla ammenda tutti gli altri acquisitori o partecipi, quantunque non siansi presentati a farsi per tali riconoscere. Nel caso di più persone divenute acquisitrici o partecipi della proprietà di un bastimento, per le quali la denuncia di trapasso deve essere fatta dai loro rappresentanti, tutori od amministratori, saranno questi soli responsabili dell’ammenda di cui all’art. 415 del Codice per la marina mercantile. La contravvenzione in questo caso essendo una, mia dovrà pure essere l’ammenda da applicarsi, nonostante che siano più le persone interessate. 371. Contemporaneamente ai titoli di proprietà i nuovi proprietari o -coni-partecipi nella proprietà di un bastimento devono presentare agli uffizi di porto competenti un certificato del rispettivo sindaco comprovante la loro cittadinanza, e so siano stranieri, il loro domicilio nello Stato da cinque anni, fatta però eccezione per gli stranieri non domiciliati nello Stato, di cui all’art. 40 del Codice per la marina mercantile. 372. Se dai titoli di proprietà, od altri documenti che si devono esibire dai proprietari, risulta ohe la proprietà del bastimento sia passata a stranieri per una quota eccedente il terzo, l’uffizio di porto ingiunge all’ultimo o agli ul-•timi acquisitori di nazione estera, a fare entro un anno la cessione di ciò che eccede il terzo a favore di cittadini italiani, avvertendoli che altrimenti se ne promuove-rà la vendita di uffizio a mente dell’art. 41 del Codice per la marina mercantile. 373. Se per causa di matrimonio una donna proprietaria o partecipe nella proprietà di un bastimento