200 PARTE SECONDA un registro espressamente a ciò destinato, e conserva il contratto o la scrittura, assegnando loro un numero d’ordine progressivo. 378. La trascrizione delle dichiarazioni o cessioni di partecipazione nella proprietà di un bastimento in costruzione per parte, sia del committente, sia del costruttore che avesse impreso la costruzione per proprio conto, sarà fatta nello stesso registro, di cui all’articolo precedente, dall’uffizio di porto dov’è stato trascritto il contratto o fatta la dichiarazione di costruzione per conto proprio del costruttore, e saranno osservate le formalità stabilite nei precedenti articoli 376 e 377. 379. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli saranno osservate anche quando si chieda la trascrizione di scritture costitutive di pegno sopra bastimenti tuttavia in costruzione. In questo caso, allorché dopo compiuta la costruzione, viene rilasciato al bastimento l’atto di nazionalità, deve farsi in esso annotazione delle scritture di pegno già trascritte. 380. L’uffizio di porto incaricato di promuovere la emissione dell’atto di nazionalità, può richiedere a questo solo effetto la pro- duzione di altri atti suppletivi, quando il contratto di costruzione del bastimento e gli altri atti relativi alla proprietà di esso presentino dubbi ed incertezze. 381. Chi richiede la trascrizione dell’atto di vendita di un bastimento o di porzione di esso, deve farne domanda all’uffizio di porto dov’è inscritto il bastimento medesimo, e presentare, oltre l’atto di nazionalità, copia autentica, se si tratta di atto pubblico, od un originale se si tratta di scrittura privata, in conformità delle disposizioni contenute nel-l’art. 376 del presente regolamento. 382. L’uffizio di porto competente procede alla trascrizione dell’ atto sopra un registro espressamente a ciò destinato, uniformandosi al disposto dell’art. 377 del presente regolamento. 383. L’uffizio di cui è cenno nell’articolo precedente trascriverà immediatamente tanto a tergo dell’atto di nazionalità, quanto sulla matricola dei bastimenti e nella colonna corrispondente al bastimento cui si riferisce l’atto, un simto delle principali disposizioni dell’atto medesimo e la data di esso. Vi sarà indicato inoltre il giorno e l’anno in cui l’atto venne trascritto.