REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 221 sufficiente a pagare i salari o la parte di utili dovuta all’equipaggio, le spese di cura, mantenimento e rimpatrio di esso, le tasse e i diritti da liquidarsi a carico del bastimento. Del permesso di dismissione della bandiera nazionale, che, giusta il § 2° del precitato art. 48, deve precedere la vendita, si farà constare mediante apposita ordinanza scritta. 457. Se avvenga che un bastimento approdato all’estero sia sequestrato, il regio uffiziale consolare farà subito preventiva istanza all’autorità giudiziaria, elio ordinò il sequestro, a fine di ottenere che, in caso di vendita del bastimento medesimo, sia dal prezzo di esso prelevata, a termini di legge, una sufficiente somma agli effetti indicati nell’articolo precedente. Contemporaneamente ne informerà il Ministero della marina, richiedendogli una nota approssimativa delle tasse e diritti dovuti dal bastimento. 458. Il regio uffiziale consolare procurerà inoltre di conoscere se, e fra quanto tempo, possa essere sciolto il sequestro, o venduto il bastimento. Ove all’equipaggio, durante il giudizio, venisse a mancare il vitto giornalie- ro, ed il capitano, o chi per esso, non fosse in grado di somministrarlo, o che gli interessati nel bastimento, richiesti, siansi ricusati, il regio uffiziale consolare anticiperà la spesa a ciò strettamente necessaria, salvo ad ottenere il rimborso nei modi stabiliti col successivo art. 460. Constando dalle informazioni avute, non essere probabile che l’uno o l’altro dei due casi dianzi accennati, cioè lo scioglimento del sequestro o la vendita del bastimento, possa in breve avverarsi, il regio uffiziale consolare si adopererà ad ottenere che l’equipaggio sia soddisfatto dei suoi averi ed avviato in patria. 459. Ove non sia stato possibile di ottenere a cura dell’ armatore o degli altri interessati il rimpatrio del-l’equipaggio, il regio uffiziale consolare vi provve-derà di ufficio. Se l’equipaggio, malgrado lo avvertimento che lo sbarco non può pregiudicare i suoi diritti, pei quali restano in egual modo vincolati il bastimento ed il carico, volesse rimanere a bordo in forza del disposto dell’art. 376 del Codice di commercio, il regio uffiziale consolare sospenderà la somministrazione del vitto e si asterrà da qualun-