MOD. E AGGIUNTE: ART. 543-587 R. 489 Di questa inchiesta verrà redatto processo verbale per gli effetti legali. 72. Se gli emigranti, all’arrivo in uno scalo d’America, venissero trasbordati per essere condotti in più lontana località, le spese pel mantenimento dei medesimi in attesa dell’imbarco sul secondo piroscafo saranno a carico dell’armatore del primo piroscafo che li ha imbarcati in un porto dello Stato. Sezione III. Del trasporto dei passeggieri per viaggi di breve durata. 73. I bastimenti a vela e a vapore, che trasportano passeggieri per breve navigazione potranno, imbarcare nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre un passeggiero per ogni metro quadrato di superficie libera del ponte scoverto, dei casseri e delle tughe, aumentati della superficie libera dei corridoi e di tutti gli altri locali coperti esistenti, le cui altezze misurate dal disopra del tavolato del ponte al disopra dei bagli risultino di m. 1,80 (uno e ottanta centimetri) o più. Negli altri cinque mesi dell’anno un passeggiero soltanto per ogni metro quadrato di superficie libera dei corridoi e di tutti gli altri locali coperti, la cui altezza misurata come sopra, risulti di m. 1,80 (uno e ottanta centimetri) o più. 74. Spetta direttamente all’ufficio del porto da cui parte il bastimento con passeggieri per breve navigazione di vigilare affinchè venga osservata la regola stabilita dal precedente articolo. Il numero dei passeggieri, che ciascun bastimento potrà trasportare a seconda delle stagioni, risulterà da verbale redatto dall’autorità marittima, nel quale saranno indicate le dimensioni dei singoli spazi determinanti il numero stesso. Sezione IV. Disposizioni generali e transitorie. 75. Il capitano farà osservare a bordo l’ordine e la decenza da tutte le persone imbarcate e curerà d’im-