MOD. E AGGIUNTE : ART. 543-587 R. 481 I verbali redatti dalla Commissione speciale ed i piani della medesima approvati saranno conservati per servire di norma alle Commissioni di visita di cui agli articoli seguenti. All’ingegnere navale membro della Commissione spetterà una indennità di lire trenta che sarà pagata dall’armatore. 46. I piroscafi che hanno subito con esito favorevole l’ispezione, di cui agli articoli precedenti, ogni volta che intraprendono un viaggio di lunga navigazione pel trasporto di passeggieri in numero maggiore di quello determinato dall’art. 1 del presente Regolamento, sono sottoposti a due visite, di cui una preliminare o preparato-ria e l’altra definitiva o di partenza, intese ad accertare che i piroscafi stessi si trovino nelle condizioni prescritte da questo Regolamento in riguardo all’assetto interno, alla provvista dei viveri e ad ogni altra cautela opportuna. È applicabile anche à queste visite il disposto dell’alinea del precedente art. 43. 47. Il capitano od armatore di un piroscafo che debba subire le due visite di cui tratta il precedente art. 46, dovrà prevenirne l’ufficio di porto almeno tre giorni prima di quello fissato per la partenza, e sempre in modo che la visita preliminare possa, di regola, aver luogo due giorni prima di quello fissato per la partenza. Al preavviso dev’essere unita una nota indicante la qualità e la quantità delle provviste e del carbone. La visita preliminare e quella definitiva non possono effettuarsi nello stesso giorno della partenza, salvo però in casi eccezionali, in cui la Commissione reputi ciò possibile in vista dell’esiguo numero di passeggieri da imbarcarsi. 48. Le visite sono fatte da una Commissione composta di un ufficiale di porto (ed in casi eccezionali di un capitano di porto) colla qualità di presidente, di un medico di porto e di un ispettore o delegato di pubblica sicurezza in qualità di membri. II funzionario di pubblica sicurezza compie tutte le mansioni relative al suo ufficio speciale e concorre a tutte le operazioni della Commissione, firmando gli atti relativi aUa partenza del bastimento ed assumendo, insieme con gli altri membri, la responsabilità dell’operato della Commissione. Cod. Mariti. 31