REGOLAMENTO PER LA degli altri che hanno bisogno di accostar visi, e recarsi a compiere tale operazione nei luoghi designati dall’uffizio di porto. Potranno però essere autorizzati dall’uffizio stesso a rimanere al loro posto, anche durante la operazione di trasbordo, quando lo stato delle calate permetta di collocare i bastimenti, che la eseguiscono, bordo a bordo senza pregiudizio degli altri bastimenti. 833. Quando i bastimenti siano collocati perpendicolarmente alle calate, quelli più vicini alle medesime devono avere ciascuno almeno due ormeggi sopra la calata, ed un’àncora in mare, e quelli delle altre file, due ormeggi di canape su’ bastimenti della fila preceden- . te, ed un’ àncora in mare. Gli uffizi di porto potranno però esigere che i bastimenti abbiano una seconda àncora in mare. Il regolamento speciale del porto potrà pure stabilire norme diverse da quelle sovra accennate, quando ciò sia consigliato da particolari condizioni del porto stesso. 834. Nessun bastimento, battello od imbarcazione potrà essere costruito, tirato a terra o demolito nel perimetro del porto se non nei luoghi a ciò destinati e MARINA MERCANTILE. 291 I con tutte le precauzioni prescritte dagli uffizi di porto. Sezione III. Imbarco e sbarco dei passeoaieri e détte merci. 835. Per eseguire l’imbarco o lo sbarco dei pas-seggieri e delle merci dovranno i bastimenti accostarsi, dovunque sia possibile, alle calate nei punti designati, e secondo i turni determinati dagli uffizi di porto. Che se le operazioni suddette si avessero di necessità a compiere per mezzo di battelli, piatte e pontoni, gli uffizi stessi provvederanno, tenuto presento il disposto del precedente art. 813, affinchè si compiano colla maggiore comodità e sicurezza, e col maggiore risparmio di tempo e di spesa per i passeg-gieri e per il commercio. 836. Regolamenti particolari compilati dai capitani di porto ed approvati dal Ministero della marina stabiliranno, in ciascun porto, le condizioni nelle quali dovranno trovarsi le barchette destinate al trasporto dei passeggieri, l’ordine che dovranno osservare e la tariffa della mercede dovuta ai barcaiuoli per lo sbarco, ed, occorrendo, anche per l’imbarco dei passeggieri e dei loro bagagli.