446 PARTE TERZA. ai quali ciascuna nave è destinata e le tariffe dei relativi diritti da corrispondersi dai proprietari delle navi sono stabilite dal Ministro della marina, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile. Il Ministro della marina può delegare la compilazione delle suddette regole ad un Istituto di registro nazionale. Anche in questo caso le regole devono essere approvate con decreto del Ministro della marina, sentito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile. 3. Il servizio per la determinazione delle linee di massimo carico (bordo libero) di ciascuna nave e il rilascio dei relativi certificati spettano all’autorità marittima dello Stato. Il Ministro della marina, previo parere del Consiglio superiore dèlia marina mercantile, può incaricare di tale servizio per sua delegazione lo stesso Istituto di registro, di cui all’articolo precedente. In questo caso alle operazioni dell’istituto di registro sono applicabili le norme dell’art. 521 del regolamento per l’esecuzione del Codice per la marina mercantile. 4. Ai casi previsti dagli articoli 497 e 498 del mentovato regolamento, a tenore dei quali è riconosciuta agli uffici di porto la facoltà di non permettere la partenza della nave, sono aggiunti quelli della mancanza della linea di massimo carico (bordo libero), dell’alterazione di essa o di eccessivo carico. 5. Le precedenti disposizioni entreranno in vigore entro sei mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto. 6. L’autorità marittima o consolare ha sempre facoltà di accertarsi del perfetto stivaggio delle merci caricate sulle navi mercantili e potrà quindi procedere a visite per tale accertamento od ordinare apposite perizie. Qualora da parte di persone che abbiano interesse nella nave o nella buona riuscita della spedizione, siano presentati sullo stivaggio delle merci reclami che dalle stesse ragioni addotte non appaiono infondati, l’autorità marittima o consolare procede alla visita od anche ordina perizie. Le visite sono eseguite nello Stato collegialmente da una Commissione presieduta da un funzionario delle capitanerie con l’intervento di due capitani marittimi