REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 241 In ogni altro caso i regi uffiziali consolari, ricevuta la consegna degli effetti d’uso, denari, carte e valori costituenti la successione, nonehè i documenti tutti di cui nel precedente art. 603, ed informatone il Ministero della marina, ne faranno la spedizione, colla prima occasione di bastimento diretto nello Stato, all’uffizio del porto d’inscrizione del defunto, se egli apparteneva alla gente di mare, ovvero ad altro porto più prossimo. In mancanza di tale mezzo, e quando vi concorresse la.volontà degli interessati, potranno gli uffiziali consolari procedere alla vendita degli effetti d’uso, uniformandosi nel resto, in ciò che riguarda la trasmissione, così del detto rieavo della vendita, come degli atti e documenti relativi alla successione, a quanto è disposto di sopra. Se il defunto era un pas-seggiere nazionale, ne riferiranno al Ministero degli affari esteri per gli opportuni provvedimenti. 600. Se il luogo di primo approdo sia nel Regno, ma in un porto diverso da quello di armamento o di inscrizione del bastimento, 1 uffizio di porto che ritira dal capitano o padrone i documenti e gli effetti tutti della successione della per- sona deceduta a bordo, dopo di aver ottemperato a quanto è disposto col-l’art. 604 del presente regolamento, dovrà spedirli col mezzo più economico : a) al capitano del porto del compartimento in cui era inscritto il defunto, se egli apparteneva alla gente di mare ; b) al capitano del porto del compartimento in cui ebbe luogo lo armamento, se il defunto era passeg-giere ; c) al capitano di porto del compartimento d’inscrizione del bastimento, se questo sia stato armato all’estero, e il defunto fosse passeggiere. 610. Qualora il primo approdo avvenga ad un porto del Regno che non sia sede del capoluogo del compartimento marittimo, e il bastimento fosse diretto, in prosecuzione di viaggio, ad un capoluogo di oompartimento, l’uffizio di porto si limiterà a farne rapporto al capitano di porto da cui dipende, ed il ritiro dei documenti ed effetti appartenenti alla successione si farà dal capitano del porto al quale il bastimento si sarà diretto dopo il primo approdo. Il detto capitano di porto, dove ragioni di convenienza e di economia lo