420 PARTE TERZA. 2. Classificazione. — Sono considerate merci pericolose alla sicurezza delle navi le seguenti : a) i corrosivi (categoria II, gruppo 1°) ; b) gli infiammabili per decomposizione spontanea 0 per autoriscaldamento (categoria VI) ; c) i decomponibili a contatto .dell’acqua con sviluppo di gas (categ. VII, gruppo 2°) ; d) i gas compressi o liquidi (categ. VII, gruppo 3°) ; e) gli infiammabili e gli esplosivi (categ. Vili, fino alla XIV incl.) ; /) il fulminato di mercurio allo stato di annegamento (categ. XIV bis), il cui trasporto è concesso sotto speciali condizioni alle sole Amministrazioni militari ; g) la nitroglicerina, i picrati esplodenti all’urto ed 1 fulminati d’argento e d’oro (categ. XIV ter), il cui trasporto non è ammesso in venni caso. Sono considerate merci nocive all’igiene di bordo : h) gl’infettanti (categ. I). Sono infine, per motivi di sicurezza, sottoposte ad alcune prescrizioni di questo regolamento le seguenti altre merci : i) i veleni (categ. II, gruppo 2°) ; fc) i combustibili (categ. III); l) i facilmente accensibili (categ. IV) ; m) i grassi vegetali, animali, ecc. (categ. V, gruppo 1°); n) le materie alimentanti la combustione (categ. V, gruppo 2«) ; o) i fermentiscibili (categ. VII, gruppo 1°); Capo II. Imbarco e sbarco (li merci pericolose nei porti. 3. Vigilanza dell’Autorità marittima. -— Le operazioni di carico e scarico, ed il trasporto per mare, delle merci pericolose contemplate nell’articolo precedente sono sotto la vigilanza diretta dell’Autorità marittima, la quale avrà facoltà di concedere il nulla osta per queste operazioni e vigilerà percBè siano adempiute le prescrizioni contenute negli articoli che seguono, stabilendone le modalità a seconda delle condizioni locali, ed uniformandosi alle disposizioni già vigenti in quanto non siano contrarie al presente regolamento.