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PARTE TERZA.
     2.	Classificazione. — Sono considerate merci pericolose alla sicurezza delle navi le seguenti :
     a)	i corrosivi (categoria II, gruppo 1°) ;
     b)	gli infiammabili per decomposizione spontanea
0	per autoriscaldamento (categoria VI) ;
     c)	i decomponibili a contatto .dell’acqua con sviluppo di gas (categ. VII, gruppo 2°) ;
      d)	i gas compressi o liquidi (categ. VII, gruppo 3°) ;
      e)	gli infiammabili e gli esplosivi (categ. Vili, fino alla XIV incl.) ;
     /) il fulminato di mercurio allo stato di annegamento (categ. XIV bis), il cui trasporto è concesso sotto speciali condizioni alle sole Amministrazioni militari ;
      g)	la nitroglicerina, i picrati esplodenti all’urto ed
1	fulminati d’argento e d’oro (categ. XIV ter), il cui trasporto non è ammesso in venni caso.
     Sono considerate merci nocive all’igiene di bordo :
      h)	gl’infettanti (categ. I).
     Sono infine, per motivi di sicurezza, sottoposte ad alcune prescrizioni di questo regolamento le seguenti altre merci :
     i)	i veleni (categ. II, gruppo 2°) ;
     fc) i combustibili (categ. III);
     l)	i facilmente accensibili (categ. IV) ;
     m) i grassi vegetali, animali, ecc. (categ. V, gruppo 1°);
     n) le materie alimentanti la combustione (categ. V, gruppo 2«) ;
     o) i fermentiscibili (categ. VII, gruppo 1°);
Capo II.
     Imbarco e sbarco (li merci pericolose nei porti.
     3.	Vigilanza dell’Autorità marittima. -— Le operazioni di carico e scarico, ed il trasporto per mare, delle merci pericolose contemplate nell’articolo precedente sono sotto la vigilanza diretta dell’Autorità marittima, la quale avrà facoltà di concedere il nulla osta per queste operazioni e vigilerà percBè siano adempiute le prescrizioni contenute negli articoli che seguono, stabilendone le modalità a seconda delle condizioni locali, ed uniformandosi alle disposizioni già vigenti in quanto non siano contrarie al presente regolamento.