CODICE TER LA MARINA MERCANTILE. 103 regia marina all’estero ; ed all’autorità del luogo ove la nave è inscritta, quando è stata fattala denunzia, salvo in quest’ultimo caso la giurisdizione consolare. Nel resto si osserveranno le norme del Codice di procedura penale comune.1 436. Nel caso di crimine o delitto commesso durante il viaggio da alcuna delle persone imbarcate, previsto nell’art. 93, il capitano o padrone dovrà prendere le necessarie precauzioni riguardo alTimputato, mettendolo, ove d’uopo, ai ferri, sentito il parere del secondo di bordo o di altro ufficiale, assicurare il corpo del reato, e stendere subito processo verbale circostanziato del-l’occorso, sottoscritto dai testimoni che si fossero trovati presenti al fatto. Di quanto sopra si farà menzione nel giornale di bordo. 437. Nel caso di un decesso avvenuto a bordo, il capitano o padrone stenderà processo verbale dello stato del cadavere, e di tutte le circostanze relative alla morte dell’individuo, facendone menzione nel giornale di bordo. Il verbale sarà sottoscritto da due testimoni. Qualora fosse sulla nave un medico o chirurgo, il verbale sarà steso da questo, e munito del visto del capitano o padrone. 438. Il secondo di bordo, o altro ufficiale, dovrà fare al più presto rapporto scritto al capitano di qualunque crimine o delitto commesso durante il viaggio. Di questo rapporto si farà menzione nel giornale di bordo. 439. Il capitano, assistito dall’ufficiale che avrà fatto il rapporto, procederà ad una istruzione sommaria e preparatoria, riceverà le deposizioni dei testimoni, stenderà processo verbale, del quale sarà pure fatta menzione nel registro di bordo. 440. Il capitano o padrone, nel primo porto di approdo, se straniero, in cui risieda un regio ufficiale 1 Concorrendo reati comuni con reati marittimi, deve applicarsi per tutti la speciale competenza stabilita per questi ultimi dal presente art. 435 ; luogo del primo approdo, ai sensi di tale articolo, deve ritenersi anche quello dove la nave approda forzatamente per scontare la quarantena (C. Roma, 11 febbraio 1898 - Dir. Mariti., 1899, 20). È competente a giudicare dei reati commessi in corso di navigazione il tribunale del hiogo del primo approdo, indipendentemente dalia considerazione del punto in cui si trovava la nave al momento della loro consumazione, se ciò è in mare libero o nel mare territoriale (T. Sarzana, 18 novembre 1898 -Dir. Mariti., 1899, 8).