38 PARTE PRIMA. oliatamente dopo la loro ammissione a pratica.1 117. I capitani o padroni delle navi estere, che approdano nei porti o rade dello Stato, possono depositare le loro carte di bordo presso il rispettivo console, ma devono far pervenire all’ufficio di porto, entro ventiquattro ore dall’ammissione a pratica, un certificato di esso console, in cui si accerti il deposito di tali carte. Questa disposizione non si applica ai capitani o padroni di nazioni estere, nei porti delle quali ai consoli italiani non fosse permesso di avere in custodia le carte delle navi italiane. Essi devono depositare le loro carte di bordo all’ ufficio di porto. I capitani o padroni di ogni nave, così nazionale che estera, devono inoltre, all’arrivo in un porto o rada dello Stato, anche in caso di rilascio volontario o forzato, consegnare o far consegnare all’ufficio di porto, entro il termine sovra stabilito, una nota da cui risulti il nome, il tonnellag- gio e la linea d’immersione della nave, il nome dell’armatore o del raccomandatario, la qualità e quantità del carico e il numero degli uomini d’equipaggio e dei passeggieri.2 118. I capitani e padroni delle navi nazionali sono tenuti di dare, circa il loro viaggio, agli uffici di porto ed all’ufficio consolare del luogo dell’approdo, quelle informazioni cui fossero richiesti. 119. I capitani e padroni delle navi nazionali devono, quando ne siano richiesti, presentare alle autorità marittime nello Stato, ed agli ufficiali consolari all’estero, le persone del loro equipaggio ed i passeggieri, per quei confronti che fossero del caso. Capo XII. Bei naufragi e dei ricuperi. 120. Il capitano di un legno nazionale il quale incontri qualche nave, anche straniera o nemica, in pericolo di perdersi, deve accorrere in suo aiuto e prestarle ogni possibile assistenza.3 1 Non può ritenersi in colpa il capitano per il semplice fatto che pur essendosi presentato airapertnra dell’ufficio di capitaneria per ottenere la libera pratica, si è lasciato precedere da altro capitano arrivato in porto qualche ora dopo di lui, ma presentatosi all’ufficio prima (A. Genova,.30 aprile 1915- Dir. Mariti., 1915, 176). 2 Confr. C., 416; R., 652, 733. 3 II presente art. 120 comprende nella sua locuzione tanto la nave per sè stante, quanto tutto ciò che essa contiene, senza distinzione di sorta tra contenente e contenuto ; e pertanto il