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PARTE
PRIMA.
i	capi saranno puniti colla pena del carcere da tre mesi ad un anno, e gli altri colpevoli colla stessa pena da uno a tre mesi.
  Se l’ammutinamento rifletta un ordine concernente il servizio, od abbia per oggetto di interrompere il corso del viaggio, di variarne la direzione o di compromettere la sicurezza della nave e la salvezza delle merci, i capi di tale sedizione soggiaceranno alla pena del carcere da uno a cinque anni, e gli altri colpevoli alla stessa pena da sei mesi a due anni.1
  295.	Si avranno per capi di ammutinamento gli istigatori o provocatori.
   Qualora il capo non sia conosciuto, sarà considerato come tale l’ufficiale di bor-
do che avesse preso parte al disordine, e, se gli ammu. tinati siano tutti semplici marinai, quello che avrà portato la parola pel primo.
  296.	L’ammutinato che cederà alla prima intimazione di sciogliersi sarà esente da pena.
  297.	Qualora dopo la terza intimazione l’ammutinamento non si sciolga, ed anche prima se gli ammutinati vengano ad atti di violenza, essi saranno considerati in istato di rivolta.
  In tale caso il capitano o padrone sarà autorizzato ad usare la forza.
  298.	Se la rivolta seguisse essendo la nave alla vela, od in luoghi in cui non fosse possibile ricorrere alla forza pubblica, od alcuno dei ribelli fosse mu-
   1 Si ha il reato di ammutinamento quando più persone dell’equipaggio, in numero che ne ecceda il terzo, si ostinano in una di queste tre cose : o nel rifiuto di eseguire un ordine ad esse dato dal capitano
o	padrone, o nel chiedere alcuna cosa, o nel portare lagnanze tumultuosamente e con minaccie (C. Roma, 5 maggio 1908 — L., 1908, 845).
   Dal tenore del presente art. 294 emerge che gli estremi e i caratteri dell’ammutinamento sono costituiti dalla riunione di più persone dell’equipaggio, in numero che ne ecceda il terzo, le quali si ostinino in una od altra di queste tre cose : o nel rifiuto di eseguire un ordine dato dal capitano o padrone, o nel chiedere alcuna cosa, o nel portare lagnanze tumultuosamente e con minacce. Bene pertanto è applicato il presente articolo nel fatto di marinai che, in un numero eccedente il terzo dell’equipaggio, ostinatamente e per diversi giorni successivi siansi rifiutati d’eseguire le manovre di partenza ordinate dal capitano (G*. Roma, 5 maggio 1908 - Giust. pen-, 1908, 1073).
   Agli effetti del presente art. 294, che, fra gli altri estremi del reato di ammutinamento richiede il concorso del terzo dell’equipaggio, deve ritenersi che 37 rappresentino il terzo dell’equipaggio costituito da 110 persone, perchè moltiplicando 37 per 3 si ha la cifra di 111, eccedente, sia pure di poco, quella del numero complessivo degli uomini dell’equipaggio (C. Roma, 23 giugno 1908 -Giust. pen., 1909, 343).