206 PARTE SECONDA. torità marittima di cui sopra, la quale da sua parte previa legalizzazione del titolo trasmessole ed autenticazione della firma del-l’uffiziale consolare, procederà all’annullamento sul la matricola dei bastimenti della annotazione di pegno o di cambio marittimo. 404. Le annotazioni di annullamento di cui al precedente articolo, si faranno a tergo dell’atto di nazionalità e sulla matricola dei bastimenti nel modo seguente : Pegno. Con quitanza del........fu risolto l’atto di pegno di carati ..........del retro descritto, o controdescritto, bastimento (secondo che l’annotazione si faccia sulla matricola o a tergo dell’atto di nazionalità) costituito con scrittura privata (o con atto pubblico) del di.............. dal signor N. N. fu N. a favore del signor N. N. fu N. negoziante residente a.................. ........ li ........ 19. . (Firma e qualità dell’impiegato ). Cambio marittimo. Coìi atto di quitanza del di. . ........fu soddisfatto il cambio marittimo costituito sul........ del retro descritto, o controdescritto, bastimento (come al modello precedente.) pel viaggio da ........ a ............ contratto con scrittura privata (o con atto pubblico) del di............ dal signor N. N. fu N. a favore del signor N. N. fu N. proprietario residente in.............. ........ li ........ 19.. (Firma e qualità dell’impiegato). ' 405. Le sottoscrizioni apposte nelle scritture private prodotte per l’annullamento delle annotazioni di pegno o di prestito a cambio marittimo, dovranno essere autenticate in conformità dell’art. 376 del presente regolamento. 406. Non si farà luogo allo annullamento delle note di trascrizione degli atti di pegno o di cambio marittimo, quando gli atti relativi presentino dubbiezze. In caso di rifiuto per parte dell’autorità marittima a procedere allo annullamento delle predette annotazioni, lapaTte richiedente può richiamarsi al tribunale competente. 407. Appiè, o in margine, dei titoli presentati per la trascrizione alla competente autorità marittima nello Stato si farà la seguente annotazione : Trascritto nell’uffizio compartimentale 'marittimo di........ ..........li...,............ al X.....del registro giornaliero, cd annotato sull’atto di nazionalità (se si tratta di atti dichiarativi o traslativi di proprietà di bastimenti, di pegno o di cambio marittimo) ; se si tratta di atti di contratti riferentisi alla costruzione di bastimenti si dirà : al N..... del relativo registro. Se poi la trascrizione è fatta all’ estero, i regi uffiziali consolari si atterranno alla seguente formola :