u PARTE PRIMA. «ero sul litorale, la proprietà dei quali è devoluta allo Stato.1 136. Nei casi di cui nei precedenti due articoli il capitano di porto provve-derà al ritiro ed alla custodia o vendita delle cose salvate, ed alla pubblicazione degli avvisi, come agli articoli 130 e 131. Qualora il residuo delle cose ricuperate non sia reclamato dagli aventi diritto nel termine di anni cinque nei casi previsti dall’art. 134 ed entro quello di un anno nei casi previsti dall’articolo 135, o quando i reclami sieno stati rigettati con sentenza passata in giudicato, o sia andato perento il relativo giudizio, il detto residuo sarà devoluto all’inventore. 137. Se una nave sia sommersa senza lasciar traccia apparente sulle acque, il capitano di porto del compartimento marittimo in cui è avvenuto il sinistro ne pubblicherà immediatamente avviso circostanziato. Ove, entro il termine di due mesi dalla fatta pub- blicazione, i proprietari o gli interessati nella nave o nel carico non compariscano a dichiarare di volerne operare il ricupero, o comparendo lascino trascorrere quattro mesi senza por mano alle operazioni, o dopo avervi posto mano le abbandonassero per un termine di altri quattro mesi da decorrere dal giorno in cui fossero stati posti in mora a proseguirle, le cose sommerse si riterranno come abbandonate, e cederanno a profitto dello Stato salvo il prescritto dagli articoli 174 e 176.2 138. Nei casi previsti dagli articoli 134 e 135 l’equipaggio della nave che avrà trovato gli oggetti abbandonati o perduti, avrà parte nel premio che spetta alla nave nel modo che segue : Se 1’ arruolamento è a parte, il premio sarà compreso negli utili del viaggio e ripartito nelle medesime proporzioni. Se 1’ arruolamento è a mese od a viaggio, metà del premio apparterrà agli armatori, e l’altra metà sarà 1 Confr. R., 708 e seg. 2 Confi1. R„ 722, 728 ; C. Comm., 491. Le spese che lo Stato deve incontrare per lo sgombero di nave od altri galleggianti sommersi in un porto, sono sempre a carico del proprietario della nave o dei galleggianti che hanno dato luogo alla spesa, e lo Stato, qualora tali spese non siano coperte dal valore del ricupero, ha diritto di esserne rifuso dal detto proprietario ; le disposizioni del C. C., art. 491 e seg., sull’abbandono non sono applicabili nel caso (C.Rorna, 28 febbraio 1917 — Dir. Mariti., 1917, 401).