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PARTE TERZA.
della portata effettiva del galleggiante, e nei porti e golfi chinai i tre quarti. Nel caso di trasporto di corrosivi contenuti in recipienti fragili, questi devono essere disposti su di un solo strato.
   Resta infine vietato in qualunque circostanza il trasporto di passeggieri sui galleggianti carichi di materie pericolose.
    8.	Vigilanza dei galleggianti carichi di merci 'pericolose. — ì galleggianti carichi d’infiammabili, esplosivi e fulminanti (categ. Vili e seguenti) dovranno tenere alzata un’asta con bandiera rossa sulla prua, e se di notte un fanale dello stesso colore ad olio o candela.
   I	galleggianti, che hanno a bordo materie esplosive
o	fulminanti (categ. XI e seguenti), dovranno avere a bordo un uomo di guardia fornito dall’ Ufficio di porto e retribuito a norma delle disposizioni in vigore. Essi durante la notte dovranno essere ormeggiati o presso la nave che imbarca o sbarca le merci suddette
o	nel punto che sarà designato dall’Autorità marittima locale.
   Trattandosi di parecchi galleggianti e di importanti quantità di materie esplosive o fulminanti, l’Autorità marittima dovrà disporre imo speciale servizio di vigilanza, prendendo, ove occorra, gli opportuni accordi con le Autorità militari e di pubblica sicurezza.
   9.	Vigilanza e precauzioni sulle navi. ■— Le navi che hanno a bordo materie pericolose, eccezion fatta per i fiammiferi, saranno fatte ormeggiare nei punti all’uopo stabiliti. Esse terranno costantemente alzata in un punto ben visibile una bandiera rossa di dimensione conveniente, e se di notte un fanale dello stesso colore ad olio od a candela.
   Prima di cominciare le operazioni di carico e scarico, e durante queste, dovranno essere e mantenuti spenti tutti i fuochi, e sarà proibito di fare uso di lumi e zolfanelli e di fumare. Queste proibizioni sono estese anche ai galleggianti adibiti alle operazioni stesse, eccetto che pei fuochi di macchina dei rimorchiatori.
   L’Autorità marittima locale curerà di fare spegnere anche tutti i fuochi, che crederà opportuno, nelle adiacenze del punto d’imbarco o sbarco, prima che vengano iniziate le operazioni.
   Se per necessità superiore non si potessero spegnere a bordo i fuochi della macchina, i fumaiuoli dovranno