178 PARTE SECONDA. sia stato peranco coperto da alcuna bandiera, lo faranno provvisoriamente stazzare secondo il metodo locale, ed inscriveranno la portata ottenuta sul passavanti provvisorio conceduto al bastimento medesimo. Se invece trattasi di un bastimento già coperto di bandiera estera che si debba far nazionale, i regi uf-fiziali consolari lo sottoporranno, col metodo locale, alla stazzatura, se ne facessero domanda gli interessati. Altrimenti si limiteranno ad inscrivere sul passavanti provvisorio la portata risultante dalle estere carte di bordo, di cui esso bastimento era munito. In ambidue i casi la stazzatura secondo il metodo menzionato nell’art. 262 verrà eseguita tosto che il bastimento approderà ad uno dei porti dello Stato. 266. Colui che fa stazzare uri bastimento non è tenuto a valersi dell’opera dei periti stazzatori domiciliati nel compartimento o circondario marittimo in cui trovasi il bastimento : egli può servirsi di qualsiasi perito stazzatore abilitato, purché abbia la qualità di ingegnere navale, o di costruttore navale. I periti stazzatori che non abbiano la qualità suddetta, non possono esercitare le loro I funzioni fuori del compartimento dove ordinariamente risiedono. 267. L’uffizio di porto del compartimento o circondario marittimo, in cui si procederà alla stazzatura di un bastimento, avrà sempre diritto di fare assistere alle relative operazioni un impiegato dipendente, o perito stazzatore di sua confidenza, ma non userà di questa facoltà che nei casi di dubbio, o di sospetto di infedeltà nell’ eseguimento della stazzatura, salvo a riferirne il risultato al Ministero della marina. Ogni qualvolta i proprietari, armatori o capitani vorranno far procedere alla stazzatura di un bastimento, sarà loro obbligo di prevenirne l’uffizio di porto. 268. Se i proprietari od armatori che promuovono la stazzatura di un bastimento, non si trovano nel luogo in cui questa deve essere eseguita, o siano altrimenti impediti, possono farsi rappresentare, per gli effetti della stazzatura, da una persona di loro confidenza. Questa delegazione consterà da dichiarazione firmata dall’armatore o dal maggiore interessato, e sarà prodotta all’uffizio di porto del circondario in cui si opera la stazzatura, o di quel- lo in cui ha domicilio l’ar-