204 PARTE SECONDA timo di ............ al N... del relativo-registro l'atto di pegno di .......... carati del controdescritto, o retro descritto bastimento (secondo che si tratta della matricola o dell’atto di nazionalità) del di .......... dal signor N. N. fu N. a favore del signor N, N. fu N. negoziante residente in .......... a garanzia della somma di lire .................. dovuta inforza di sentenza pronunciata dal tribunale di .......... ovvero in forza di 'scrittura -privata del di...................... (Firma e qualità dell’impiegato). 397. Nel caso contemplato dal precedente articolo 394 l’annotazione sulla matricola del bastimento della eseguita trascrizione dell’atto di pegno fatto all’estero sarà conforme il modulo seguente : N..........Pegno. lì .............:........ fu trascritto nella Regia Cancelleria consolare in ............ al N.......del relativo registro l'atto di pegno dell'intero controdescritto bastimento fatto con scrittura privata (o con atto pubblico) del di.................. dal signor N. N. fu N. a favore del signor N. N. fu N. negoziante residente in ............ a garanzia della somma di lire italiane ................ dovute in forza di dichiarazione di debito contenuta nel medesimo atto (ovvero di sentenza). ........ li ........ 19.. (Firma e qualità dell’impiegato). 398. Per la trascrizione dell’atto di prestito a cambio marittimo, colui che vi ha interesse deve farne do- manda all’uffizio di porto che ha giurisdizione sul luogo in cui è stipulato l’atto medesimo, uniformandosi al disposto dell’articolo 376 del presente regolamento. 399. Se l’atto è stipulato in un compartimento diverso da quello dove è inscritto il bastimento, l’uffizio di porto cui viene presentato annota nel registro giornaliero ed a tergo dell’atto di nazionalità la richiesta trascrizione, conserva in uffizio la copia dell’atto, e ne estrae uu esemplare in carta libera peT uso amministrativo, che trasmette all’uffizio diporto dov’è inscritto il bastimento per le analoghe annotazioni in matricola. 400. Se il prestito a cambio marittimo è fatto all’estero, chi richiede la trascrizione, oltre l’atto di nazionalità, deve presentare alla cancelleria consolare, del luogo dov’è stipulato, due copie dell’atto stesso. La trascrizione sarà fatta sul registro secondo il modulo all’uopo sta/bilito. L’uffizio di porto dov’è inscritto il bastimento, appena ricevuta dal console la copia autentica dell’atto, la farà legalizzare ed indi procederà alla relativa annotazione sulla matricola dei bastimenti, e conserverà