REGOLAMENTO PER LA della stiva che le contiene, producendo all’uopo, se richiesti, i recapiti doganali di origine. 852. A bordo d’ogni bastimento il quale sbarchi od imbarchi le materie indicate nel precedente articolo, sarà posto dall’uffizio di porto un guardiano che vi starà per tutto il tempo in cui il bastimento avrà a bordo le materie medesime. I bastimenti suddetti dovranno costantemente tenere all’albero di maestra una bandiera rossa di dimensioni proporzionate ; saranno ormeggiati esclusivamente con catene di ferro, e potranno anche essere circondati a conveniente distanza, e a giudizio dell’uffizio di porto, da panne galleggianti collegate da catenelle di ferro. Dovranno inoltre osservare ogni altra cautela che fosse loro prescritta dall’uffizio di porto. 853. Il caricamento e lo scaricamento delle materie su dette deve effettuarsi esclusivamente nei punti a ciò designati dall’uffizio di porto, di concerto coll’autorità doganale e municipale, previo uno speciale permesso in iscritto rilasciato dall’ uffizio di porto ai capitani dei bastimenti che intendono caricare o scaricare. MARINA MERCANTILE. 295 Le'dette operazioni non possono compiersi che di giorno, e devono continuare incessantemente con la maggiore possibile celerità, in modo che nessuna parte del carico resti sulle calate durante la notte. 854. Se lo scaricamento o il caricamento del bastimento non si potesse compiere che per mezzo di barche, dovranno queste trovarsi in buono stato, non essere caricate che fino all’orlo, stare accuratamente coperte con incerate, e tenere a prua una banderuola rossa : ognuna di esse avrà sempre a bordo un guardiano di porto. Caso che alcuna di queste barche rimanesse per forza maggiore col carico a bordo al cadere del giorno, sarà condotta a fianco del bastimento da cui proviene, od a cui è diretta, ovvero in altro luogo opportuno, a giudizio dell’uffizio di porto, e vi starà tutta la notte con un equipaggio sufficiente e sotto la vigilanza di un guardiano del porto. 855. È proibito di far uso di fuochi, di lumi o zolfanelli, ed anche di fumare a bordo di bastimenti carichi delle materie infiammabili indicate nel precedente articolo. La stessa proibizione s estende ai luoghi dove s