Ufi PASTE SECONDA. cessazione dalla navigazione o dalle arti marittime si compie : 1° per gl’individui della gente di mare di la categoria, quando vi sia interruzione dell’esercizio marittimo di dieci anni consecutivi per tutti gli altri inscritti ; per gli individui della gente di mare di 2a categoria, quando la interruzione medesima consti da informazioni assunte, eccezione fatta per gl’inscritti, tanto della prima quanto della seconda categoria in servizio effettivo, o in congedo illimitato, del corpo reale equipaggi, finché vi rimangono ; 2° quando l’inscritto, il quale non sia vincolato al servizio militare nel corpo reale equipaggi, dichiari di voler abbandonare l’esercizio marittimo. 132. Quando la dichiarazione per cessazione dell’esercizio marittimo sia fatta da un inscritto, il quale debba ancora concorrere alla leva e abbia già i requisiti voluti per appartenere a quella di mare, gli uffizi di porto non fanno la cancellazione, ma si limitano a ritirare e conservare il libretto di matricolazione o foglio di ricognizione, facendone analoga annotazione nella matricola o registro, secondo il caso. 133. La persona che, dopo essere stata cancellata dalle matricole o dai registri, dichiara di voler riprendere l’esercizio marittimo, vi si inscrive nuovamente senza che produca alcun documento, meno quello che riguarda la perquisizione penale, con un richiamo al precedente numero, e gli si dà un nuovo titolo di inscrizione. Per le annotazioni da riportarsi nelle matricole o registri, e nel libretto di matricolazione o foglio di ricognizione, si osserva quanto è stabilito dagli articoli 81, 99, 105 e 111. 134. I funzionari di porto possono rilasciare, nelle debite forme, copie ed estratti delle matricole o registri della gente di mare. Capo II. Degli esami per il conseguimento dei gradi di capitano superiore e di capitano di lungo corso, di capitano di gran cabotaggio, di padrone e di scrivano, e della qualità di perito stazzatore. Sezione I. Sedi e commissioni di esame. 135. Lo speciale esame volontario che, secondo l’art. 65 del Codice per la marina mercantile, devono prestare i capitani di lungo