REGOLAMENTO PER LA MARINA MERCANTILE. 269 Sezione VII. Provvedimenti pel ricupero di bastimenti sommersi fuori dei porti, delle stazioni marittime e dei canali di accesso. 722. Nel caso previsto dall’art. 137 del Codice per la marina mercantile, se, presentandosi i proprietari e gl’interessati nel bastimento o nel carico, dichiarassero, dopo aver giustificata la loro qualità, di voler operare il ricupero delle cose sommerse, dovranno sottoscrivere nella capitaneria di porto formale atto di obbligazione. Le principali clausole da inserirsi nell’atto medesimo sono : 1° il termine entro cui gli interessati debbono mettere mano alle operazioni del ricupero ; 2° il termine entro cui si obbligano di condurre a compimento il lavoro, da fissarsi dal capitano di porto ; 3° la dichiarazione che tutte le spese occorrenti pel ricupero delle cose sommerse, debbono andare a carico esclusivo dei proprietari o interessati ; 4° la elezione del domicilio nel comune ove ha sedo la capitaneria di porto, per la notificazione di tutti gli atti che occorresse di fare ai proprietari od interessati nel caso in cui essi non abbiano nel comune medesimo stabile domicilio. Il termine fissato per le operazioni del ricupero potrà, per fondati motivi, essere prorogato. 723. A costituire in mora i proprietari o interessati perchè proseguano le operazioni del ricupero che avessero abbandonato, come è preveduto dall’articolo 137 del Codice per la marina mercantile, il capitano di porto competente provvederà con notificazione in via amministrativa da intimarsi da un individuo di bassa forza del suo uffizio. Della seguita notificazione si farà constare mediante atto di relazione. 724. Non è in facoltà dei proprietari o degli interessati di procedere al ricupero di quelle parti soltanto delle cose sommerse, delle quali sia facile e meno costosa la estrazione dal mare, e di lasciare le altre ad ingombrare il fondo e costituirvi un pericolo od un ostacolo per la navigazione. A tale effetto gli oggetti ricuperati si terranno in deposito sotto la vigilanza dell’uffizio di porto locale, ovvero delle guardie doganali, e gli interessati non potranno disporne, salvo che prestino equivalente cauzione, insino a che non sia reso intieramente libero