84 PAßTE PRIMA. stribuito secondo le norme prescritte nel titolo IV, capo V, parte I della presente legge. Se però la nave sarà arrestata in alto mare, o se la cattura abbia avuto luogo in un porto od in una spiaggia, il prodotto della vendita spetterà alla cassa degli invalidi, sotto deduzione del quinto a favore delle persone che abbiano operato la cattura, o di un terzo, qualora abbiano incontrato resistenza con uso d’ armi micidiali. Capo V. Della tratta di schiavi. 835. La tratta e qualunque altro commercio di schiavi con navi di bandiera nazionale saranno repressi con le pene stabilite, nel presente capo, qualunque sia la nazione cui appartenga il reo. 336. Se un fatto di tratta ebbe luogo, il capitano o padrone ed il sopraccarico, come pure coloro che ne avranno adempito le funzio -ni, quantunque non iscritti nel ruolo di equipaggio, e coloro che avranno armato o fatto armare la nave collo scopo di renderla atta all’esercizio della tratta o di altro commercio di schiavi, saranno puniti coi lavori forzati a tempo.1 G-li assicuratori e fornitori dei fondi che avessero scientemente p artecipato all’armamento, ed ogni altro complice, come pure gli uomini dell’equipaggio, salvo il disposto dell’art. 345, saranno puniti colle norme stabilite dal Codice penale comune. 337. Si reputerà pure commesso il reato di tratta sempre che uno schiavo sia stato trattato tale a bordo di una nave. 338. Ogni altro atto di commercio di schiavi, eseguito con una nave nazionale, sarà punito colla reclusione.2 339. L’omicidio, le ferite, 'le percosse, o qualsiasi altra offesa contro la persona di uno schiavo imbarcato, saranno punite come se fossero commesse contro una persona libera. 340. Quando una nave armata pel trasporto di schiavi sarà stata sorpresa prima che alcun fatto di tratta abbia avuto luogo, le pene stabilite nell’art.336 saranno diminuite di un grado. Se la nave sarà sequestrata nel porto in cui ne seguì l’armamento prima della partenza, la pena sarà 1 Reclusione da 10 a 20 anni. 2 Reclusione da 3 a 10 anni.